Cassazione

Trattamenti salvavita sul figlio di testimoni di Geova: legittimo il curatore

Al curatore speciale la rappresentanza del minore in campo sanitario, con facoltà di ricorrere al Giudice tutelare

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Un curatore speciale con poteri di rappresentanza sul figlio minore dei testimoni di Geova, che possa esprimere il consenso per i trattamenti salvavita e con facoltà di ricorrere al giudice tutelare. La Cassazione, con una sentenza in linea con il principio dell’interesse superiore del minore, respinge il ricorso dei genitori di un ragazzo di 15 anni, contro la decisione del Tribunale dei minori di affidarlo ai servizi sociali e di nominare per lui un curatore speciale, con poteri di rappresentanza in campo sanitario.

Il caso

Una scelta fatta dopo che il giovane aveva avuto un grave incidente con il motorino, che aveva richiesto un delicato intervento chirurgico, con asportazione della milza. Sia il figlio, anche lui testimone di Geova, sia i genitori avevano dato il consenso all’operazione ma senza trasfusioni di sangue. In quell’occasione il Pubblico ministero minorile aveva chiesto e ottenuto la sospensione della responsabilità genitoriale, l’affidamento ai servizi sociali e la nomina di un curatore.

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L’intervento era andato a buon fine senza che fosse necessario ricorrere alle “vietate” trasfusioni, anche perché l’ospedale aveva fatto ricorso al protocollo alternativo Patient Blood Management. Cessato il pericolo di vita, i giudici avevano revocato il provvedimento con il quale era stata sospesa “a tempo” la potestà genitoriale, ma confermato la nomina del curatore speciale e l’affidamento ai servizi sociali. Un decreto contro il quale la coppia, senza successo, ha fatto ricorso in Cassazione.

La limitazione della responsabilità genitoriale

La Suprema corte chiarisce infatti che, nel caso esaminato, l’affidamento ai Servizi Sociali non limita la responsabilità genitoriale, perché questi svolgono solo compiti di vigilanza e monitoraggio della situazione socio-familiare e personale relativa al minore.

«Semmai, al Curatore speciale sono stati affidati poteri di rappresentanza sostanziale del minore - si legge nella sentenza - con poteri sostanziali in ambito sanitario compresivi di consensi per trattamenti salvavita e con facoltà di ricorrere nell’interesse del minore al Giudice tutelare».

Gli ermellini ricordano che l’articolo 3 della legge 219/2017, sul consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento, «prescrive, all’ultimo comma, che, ove il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria».

Il pregiudizio religioso

I ricorrenti giocano inutilmente la carta del pregiudizio religioso per le espressioni usate dai giudici. Per la difesa era stato anche violato il diritto all’autodeterminazione del ragazzo ultraquindicenne, non è stata poi valutata la sua capacità di discernimento e ignorata la volontà per le terapie mediche alle quali doveva essere sottoposto. Il curatore era stato nominato in violazione alle norme interne e internazionali che tutelano tali diritti, quando non c’era nessun conflitto fra il minore e i genitori che poteva giustificare il ricorso al curatore.

Tesi respinte al mittente. Per la Suprema corte è stata legittima la decisione dei giudici minorili presa per verificare, in futuro nell’«assenza di ulteriori pericoli di vita, oltre che una situazione familiare tranquillizzante sotto il profilo affettivo, educativo e di cure».


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