Cassazione

Cassazione: lo Stato non paga la onlus se i report sui servizi ai migranti sono irregolari

La Cassazione respinge l’appello della onlus che chiedeva il pagamento di due milioni di euro per l’accoglienza dei migranti. La prefettura contesta irregolarità nei report dei servizi prestati

di Patrizia Maciocchi

 Cassazione: lo Stato non paga la onlus per i report irregolari sui servizi ai migranti (Ansa/Ciro Fusco)

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La Prefettura non paga quanto previsto dalla convenzione stipulata con la onlus per l'accoglienza dei migranti, se questa non documenta con esattezza le spese sostenute e i servizi prestati, in favore di ospiti tenuti, secondo l'accusa del ministero, in condizioni disumane.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile l'appello dell'associazione contro la decisione della Corte d'appello, che aveva dato partita vinta alla prefettura locale a cui la onlus chiedeva poco meno di due milioni di euro, in virtù di un convenzione stipulata dopo una gara pubblica.

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Un credito relativo al periodo maggio 2017-novembre 2018, che il ministero dell'Interno e la prefettura avevano disconosciuto perché la onlus era stata gravemente inadempiente «a tutto danno degli immigrati stranieri, ospitati in condizioni disumane, condizioni igieniche precarie, mancanza di alimentazione e alloggio adeguato, a danno altresì delle risorse statali stanziate per tale servizio e pagate dai cittadini».

Per via del Viminale e per il prefetto, il mancato pagamento era comunque dovuto alle irregolarità sui report relativi ai servizi resi e alle spese. Un aspetto sul quale si era concentrato il giudice di primo grado, che aveva emesso un verdetto favorevole all'associazione. Secondo i giudici di prima istanza, infatti, non andavano considerate le modalità con le quali la onlus aveva svolto il servizio di assistenza.

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La responsabilità per le carenze

Eventuali responsabilità erano, infatti, oggetto di una indagine penale, allora non ancora conclusa. Supposte carenze che, per l'associazione, erano semmai da addebitare ai mancati pagamenti.

Anche per quanto riguardava l'anomalia della documentazione, per il Tribunale si trattava di irregolarità solo formali, che non potevano giustificare un'integrale sospensione dei pagamenti, in costanza di rapporto e in presenza di prestazioni erogate. Malgrado, dunque, l'esistenza di «indizi a favore della tesi dell'amministrazione» i giudici di primo grado avevano dato ragione alla onlus.

Diversa la conclusione della Corte d'appello che ricorda come la difesa erariale avesse contestato le condizioni disumane - elencando i sopralluoghi anche dei Nas presso le strutture, in una delle quali c'era un ospite affetto da tubercolosi - e l'assenza di alcuni rendiconti delle spese.

Questo a fronte di una convenzione che prevedeva l'obbligo per l'affidatario di trasmettere alla prefettura l'elenco dei fornitori di cui si avvaleva per svolgere le prestazioni. Per la Corte territoriale tutto questo era stato fatto in maniera parziale, per questo alla società erano state riconosciuti solo circa 750mila euro.


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