Maltrattamenti in famiglia, aggravati se davanti a un neonato
Applicata la disposizione del codice rosso che ha modificato la norma del Codice penale
di Giovanni Negri
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Maltrattamenti in famiglia aggravati anche se commessi alla presenza di un neonato. Applicata la disposizione del codice rosso che ha modificato la norma del Codice penale, introducendo la possibilità di un aumento di pena sino alla metà se la condotta è realizzata alla presenza di un minore. A chiarire il nuovo quadro normativo è la Cassazione con la sentenza n. 47121 della sesta sezione penale depositata ieri. La Corte ha così confermato la condanna nei confronti di un uomo accusato di una serie di gravi episodi di violenza ai danni della convivente alla presenza del figlio appena nato (spesso la donna era trascinata fuori dall’abitazione, privando il bambino della presenza della madre).
Il precedente: no all’aggravante per i maltrattamenti assistiti
La pronuncia ricorda da sé peraltro un precedente non preso in esame dalla difesa, e successivo all’entrata in vigore del codice rosso nel 2019. Allora, la stessa Cassazione, sentenza n. 21087 del 2022, aveva escluso l’aggravante dei maltrattamenti assistiti, affermando espressamente che la giovanissima età del bambino non gli permetteva di cogliere compiutamente il contesto ambientale e la gravità delle condotte, indipendentemente dal numero.
Un orientamento che la Corte ora mette nero su bianco di non condividere, valorizzando il nuovo dato normativo e la sua coerenza con la Convenzione di Istanbul del 2011 sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne . Il nuovo articolo 572 del Codice penale, modificato appunto dal codice rosso con l’innesto dell’aggravante, non fa accenno alcuno all’età del minorenne.
Una regola sempre valida
Se fosse necessario procedere di volta in volta alla verifica dell’idoneità della condotta a provocare un danno psicofisico al minorenne significherebbe destrutturare la forma di offesa introdotta da pochi anni dal legislatore.
Si tratterebbe, infatti, di tornare a ridisegnare la condotta penalmente rilevante in termini di pericolo concreto, imponendo all’autorità giudiziaria un accertamento caso per caso.
«Più esplicitamente - sottolinea ancora la Cassazione -, l’ipotesi di “maltrattamenti assistiti” è tipizzata in chiave di pericolo astratto, in quanto assume l’elevata probabilità che di produzione del danno in ragione della semplice realizzazione della condotta tipica (i maltrattamenti) alla presenza del minorenne». Tanto basta per integrare l’offesa e la tipicità del reato, senza che sia necessario introdurre forme di lettura correttiva, indirizzate a delimitare l’età del minorenne.
Le motivazioni della sentenza
Nel caso dei “maltrattamenti assistiti” non c’è ragione di dubitare, avverta la sentenza, dell’offensività in astratto della fattispecie introdotta. Non è infatti incerto il pericolo di danno provocato dalla visione di comportamenti violenti anche in bambini di età «tenerissima, il cui sviluppo neurobiologico, nelle prime fasi, appare, anzi, particolarmente delicato e potrebbe quindi essere vieppiù compromesso proprio per l’impossibilità/difficoltà, per il neonato e l’infante di elaborare le immagini e gli stimoli cui sono passivamente sottoposti».
Non appare fondata quindi, per la sentenza, quanto sostenuto in precedenza dalla stessa Cassazione sull’acquisizione di consapevolezza solo a partire dal secondo semestre del primo anno di vita.
Quanto a numero e natura degli episodi cui il minore ha assistito, la sentenza si sofferma ancora a chiarire che esiste violenza assistita a prescindere dall’età del minorenne a condizione che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui è costretto ad assistere siano tali da potere compromettere il suo normale sviluppo psicofisico.

