Marchio biologico italiano: così funzionano le nuove regole per l’utilizzo in etichetta
Il nuovo segno non sostituisce le indicazioni già previste dalla normativa europea, ma si aggiunge ad esse per valorizzare l’origine nazionale della materia prima
di Nicola Lucifero*
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Con decreto del 26 maggio 2026 il ministero dell’Agricoltura ha adottato il regolamento d’uso del Marchio Biologico Italiano (“Marchio”), il cui utilizzo può essere richiesto tramite apposita istanza dal 15 settembre 2026. Si completa così il percorso avviato dalla legge 9 marzo 2022, n. 23 (“L. 23/2022”), che ha istituito il nuovo segno distintivo per la produzione agricola, agroalimentare e per l’acquacoltura con metodo biologico.
Il Marchio si inserisce nel sistema di disciplina e valorizzazione dei prodotti biologici, regolato a livello europeo dal Regolamento Ue 2018/848 (“Regolamento Biologico”), e mira a caratterizzare ulteriormente i prodotti ottenuti da materia prima italiana e contraddistinti dall’indicazione “Biologico Italiano” (cfr. art. 6, comma 1, L. 23/2022). Il nuovo segno non sostituisce le indicazioni già previste dalla normativa europea, ma si aggiunge ad esse.
Con riferimento ai soggetti destinatari della disciplina, il Marchio potrà essere utilizzato dagli operatori biologici di cui all’articolo 3, n. 13 del Regolamento Biologico, vale a dire dagli operatori responsabili del rispetto della normativa europea in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione rientranti sotto il loro controllo.
L’utilizzo è ammesso per i prodotti recanti le diciture “Agricoltura Italia” o “Acquacoltura Italia”, a condizione che l’operatore disponga di una sede legale e di una sede produttiva nell’Unione europea. Dal punto di vista operativo, l’utilizzo del Marchio è subordinato all’invio di un’apposita comunicazione preventiva al Masaf, da trasmettere tramite l’applicativo dedicato disponibile nel Sistema informativo biologico (“Sib”).
In tale sede, l’operatore dovrà indicare i propri dati identificativi e l’elenco dei prodotti sui quali intende apporre il segno, oltre a rendere le dichiarazioni richieste sul rispetto dei requisiti previsti dalla normativa europea e ad assumere l’impegno (i) di osservare le regole stabilite dal decreto per l’utilizzo del Marchio e (ii) di comunicare ogni variazione dell’elenco dei prodotti. Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che il Masaf abbia notificato un diniego, l’operatore sarà autorizzato all’uso del Marchio; ciò significa che si potrà procedere in assenza di un provvedimento espresso di autorizzazione, fermo restando il rispetto dei requisiti stabiliti dal decreto.
