Minori, decide il giudice se il padre nega l’aggiunta del cognome materno
In caso di contrasto fra i genitori, la decisione spetta al giudice ordinario. E la madre vince la causa, se ha un cognome citato da Dante
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I punti chiave
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Se il padre nega il consenso per aggiungere il cognome della madre a quello paterno, assunto dal minore quando è nato, l'ultima parola spetta al giudice ordinario. Ma se, come nel caso esaminato, il cognome della madre è di importanza storica e culturale, tanto da essere citato da Dante nel discorso di Cacciaguida, allora il giudice deve dare via libera al doppio cognome, per evitare il rischio che quello illustre scompaia.
La Corte di cassazione autorizza dunque la signora a chiedere al prefetto la modifica con il doppio cognome per il figlio nato nel 2015.
La sentenza della Corte costituzionale
La querelle era sorta tra i due ex in seguito alla fine dell’unione coniugale. Il figlio era stato affidato a entrambi i genitori, in base agli accordi raggiunti sia in fase di separazione sia di divorzio, e la madre aveva chiesto di far attribuire al minore anche il suo cognome. Una domanda fatta anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 131/2022, con cui era stata dichiarata in contrasto agli articoli 2, 3, 117 della Costituzione l’automatica attribuzione del solo cognome paterno al figlio al momento della nascita.
Un punto sul quale i genitori si erano trovati distanti: il padre si era dichiarato contrario ai due cognomi. Né l’attribuzione del secondo cognome poteva avvenire in maniera automatica, perché il minore era nato in epoca antecedente alla pronuncia del giudice delle leggi. Dalla sua la madre aveva però delle illustri origini: era l’ultima discendente di una “stirpe” citata da Dante nella Divina Commedia, nel Paradiso. Una carta vincente presso i giudici alla quale la donna si era rivolta dopo aver incassato il no del prefetto, che aveva valorizzato il mancato consenso del padre.
La corretta via da seguire per la modifica
La Suprema corte avalla le conclusioni raggiunte dalla Corte d’appello, ma non condivide la scelta della Corte territoriale di disporre direttamente l’aggiunta del cognome materno. Sul punto, infatti, i giudici, accogliendo la censura paterna, ricordano che la corretta via da seguire, una volta ottenuto l’ok del giudice ordinario, è quella della domanda al prefetto per la modifica.

