Cassazione

Morti per amianto, assoluzione annullata per i dirigenti Fincantieri

La Corte d'appello ha ribaltato il verdetto di colpevolezza di primo grado senza tenere conto dell'effettivo tempo di esposizione e senza una motivazione rafforzata

IMAGOECONOMICA

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Appello-bis per le morti da amianto in Fincantieri. La Cassazione ha annullato il verdetto della Corte d'appello di Palermo, che aveva assolto i direttori pro-temporedello stabilimento Fincantieri di Palermo condannati in primo grado, nell'ambito di un procedimento per la morte di 39 operai, avvenuta per aver respirato fibre di amianto durante il loro lavoro. Gli imputati erano stati considerati responsabili di diversi delitti di omicidio colposo e lesioni personali gravissime commessi ai danni di dipendenti della società, in conseguenza di malattie determinate da una prolungata esposizione all'amianto.

Il primo grado e l'appello

Gli ex manager erano stati assolti dalla seconda sezione della Corte di appello di Palermo dopo la condanna in primo grado. L'accusa era di non aver adottato alcuna forma di protezione per evitare ai propri dipendenti l'inalazione di polveri di amianto, materiale estremamente pericoloso per la salute umana, utilizzato a Palermo nella riparazione e trasformazione di navi. Per il Tribunale gli accertamenti disposti in precedenti giudizi avevano consentito di verificare condizioni di lavoro inadeguate - ambienti angusti e scarsamente areati - soprattutto per categorie più esposte: carpentieri, saldatori, tubisti. E questo fino all'85 per i processi di costruzione delle navi e, per le opere di trasformazione e riparazione, almeno fino al 1996. Dunque in periodi in cui era ben noto il rischio amianto e l'elevata pericolosità del suo utilizzo per la salute umana.

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La soglia di rischio

La seconda sezione della Corte di appello aveva ribaltato le pronunce di condanna in primo grado di entrambi gli imputati, ritenendo cessata l'esposizione all'amianto presso lo stabilimento Fincantieri di Palermo all'inizio degli anni ’80. Una decisione che la Cassazione ha considerato errata annullandola con rinvio, perchè basata su una lettura alternativa rispetto all'intensità e alla durata delle esposizioni, senza però fornire una motivazione rafforzata in merito alle conclusioni raggiunte.

La Suprema corte ribadisce le stesse considerazioni espresse con la sentenza 31664 del giugno scorso, pronunciata nei confronti degli stessi imputati ma in relazione al decesso di altri lavoratori. Un verdetto con il quale gli ermellini avevano censurato l'errore di merito della corte territoriale per avere «sostanzialmente sostenuto l'irrilevanza dell'esposizione in caso di bassa concentrazione delle polveri». Concetto che, per i giudici di legittimità, presuppone un «serio aggancio giustificativo» che non può coincidere, come avvenuto, nel mancato superamento, ad avviso di un teste, delle 100 fibre per litro come soglia di “tolleranza” solo al di là della quale si può valutare il rischio malattia.

Una conclusione - precisa la Corte - smentita da una semplice ricognizione delle altre vicende giudiziarie che hanno analizzato il fenomeno «considerata l'ampia casistica di decessi correlati - si legge nella sentenza - ad esposizioni non dirette all'agente patogeno (tipico il caso del soggetto che provvede al lavaggio delle tute del familiare lavoratore, direttamente esposto)».

L'assoluzione confermata

La Suprema corte chiarisce che l'accoglimento del ricorso del Pg della Corte d'appello e dell'Inail non comporta alcuna immediata e diretta conseguenza in merito alla responsabilità dei due ex dirigenti nella morte dei lavoratori per i reati a loro contestati. La Cassazione conferma invece le assoluzioni degli imputati per i decessi di altri lavoratori, tabagisti, dovuta al carcinoma ai polmoni. Per la Cassazione, in presenza, infatti, di diverse teorie scientifiche riguardo al potenziamento reciproco tra tabagismo e amianto, non ci sono evidenze per aderire all'una o all'altra tesi e dunque scalfire la conclusione raggiunta dalla Corte d'appello.

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