Cassazione: anche la convivenza prematrimoniale conta per l’assegno di divorzio
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con una storica sentenza hanno stabilito che il giudice, deve tenere conto anche della convivenza prima del sì
di Patrizia Maciocchi
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I punti chiave
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Il giudice nel decidere sul diritto all’assegno di divorzio e nel quantificarlo deve tenere conto anche della convivenza prima del sì. Le Sezioni unite della Corte di cassazione, riconoscono la stessa valenza al tempo trascorso nell’unione istituzionale di quello passato come coppia di fatto. Una decisione “storica” che tiene conto di un cambiamento dei costumi e registra l’esistenza di un fenomeno sempre più diffuso, ignorato invece dalla legge sul divorzio, n. 898 del 1970, promulgata in anni in cui la convivenza prematrimoniale era davvero rara. Oggi se ne occupano le sezioni unite della Cassazione nella consapevolezza, scrivono i giudici, che «la convivenza prematrimoniale è ormai un fenomeno di costume sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento – nei dati statistici e nella percezione delle persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali».
Il contributo dato e le rinunce
La Suprema corte, ribadendo la natura oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa dell’assegno di divorzio, invita a considerare i casi in cui al matrimonio sia collegata una convivenza prematrimoniale della coppia «avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase “di fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica”». Nel decidere sul diritto e nello stabilire l’entità dell’assegno, il giudice dovrà verificare il contributo dato da chi lo chiede «alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei coniugi». Va valutata l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale «di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa/professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato, successivamente al divorzio».
Il passo avanti del diritto vivente
La giurisprudenza ancora una volta fa dunque un passo avanti nella direzione imposta dai compiti che si è ormai assunto il diritto vivente: farsi carico dell’evoluzione del costume sociale interpretando la nozione di «famiglia», un concetto «caratterizzato da una commistione intrinseca di «fatto e diritto». E ancora una volta interpreta i vari modelli familiari
La conclusione raggiunta è che, ad oggi, per come è definito l’assegno di divorzio, non può essere ignorata la convivenza prematrimoniale, quando, come nel caso esaminato, si sia protratta nel tempo (nello specifico sette anni, con la nascita di un figlio) e abbia «consolidato» una divisione dei ruoli domestici, capace di creare «scompensi» destinati a proiettarsi sul futuro matrimonio e sul divorzio che dovesse seguire.
Le valutazioni da fare
Proprio la scelta della coppia di dare stabilità ulteriore all’unione di fatto attraverso il matrimonio, che rappresenta il fatto generatore della disciplina dell’assegno divorzile, serve a “colorare” e a rendere giuridicamente rilevante il modello di vita adottato prima del matrimonio. «Non si tratta, quindi - si legge nella sentenza - di introdurre una, non consentita, «anticipazione» dell’insorgenza dei fatti costitutivi dell’assegno divorzile, in quanto essi si collocano soltanto dopo il matrimonio, che rappresenta, per l’appunto, il fatto generatore dell’assegno divorzile, ma di consentire che il giudice, nella verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno al coniuge economicamente più debole, nell’ambito della solidarietà post coniugale, tenga conto anche delle scelte compiute dalla stessa coppia durante la convivenza prematrimoniale, quando emerga una relazione di continuità tra la fase «di fatto» di quella medesima unione, nella quale proprio quelle scelte siano state fatte, e la fase «giuridica» del vincolo matrimoniale».
