Nelle nuove polizze vita da cancellare le clausole che limitano le coperture
di Maurizio Hazan, Rossella Portaro
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La legge sul diritto all’oblio oncologico (193 del 2023) impatta in modo sensibile sul settore delle assicurazioni. È del resto importante, per un’impresa di assicurazione, profilare correttamente il rischio da assumere, e l’aspettativa di vita di una persona è un elemento che, almeno per alcuni tipi di polizze, ne condiziona la profondità, incidendo sulla disponibilità della compagnia a prenderlo in carico, in tutto o in parte. La questione è intuitiva per le polizze del settore vita, ma anche certe coperture del ramo danni sono molto influenzate dallo stato di salute e dall’aspettativa di vita dell’assicurato: tra queste, le polizze malattia, quelle sulla non autosufficienza e anche le coperture infortuni.
Le regole
Ora la legge sull’oblio oncologico esclude la possibilità di diversificare in senso deteriore il trattamento assicurativo di un cliente che sia stato affetto da patologie oncologiche “guarite”, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni (cinque, se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età).
Per realizzare questi obiettivi antidiscriminatori, si prevede che l’assicurato possa rifiutarsi di fornire (all’assicuratore o all’intermediario) informazioni su malattie oncologiche guarite da oltre dieci anni (e possa chiederne la cancellazione, se già altrimenti acquisite dalla compagnia); ma soprattutto si esclude che tali informazioni, in qualunque modo ottenute, possano incidere (anche in occasione del rinnovo di polizza) sulle condizioni contrattuali o determinare la previsione di «limiti, costi e oneri aggiuntivi né trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti». È inoltre fatto divieto alle imprese di assicurazione e ai loro intermediari di «richiedere l’effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari» per verificare, in vista della stipula di una polizza, l’esistenza di tumori guariti. La violazione di queste prescrizioni determina la nullità (relativa) delle singole clausole (ma non dell’intera polizza) che abbiano dato luogo a trattamenti discriminatori.
Le nuove norme non si applicano ai contratti in corso ma alle sole polizze stipulate dopo l’entrata in vigore della legge (senza attendere le norme attuative, che potranno fornire indicazioni di dettaglio).
La legge pone inoltre a carico dei distributori assicurativi l’onere di inserire nella propria modulistica precontrattuale e contrattuale adeguate informazioni ai clienti circa il diritto all’oblio oncologico.

