Neurotecnologie tra applicazioni e diritti
Una sperimentazione relativa alle Brain computer interface potrebbe segnare una svolta epocale che consentirebbe alle persone con ridotta mobilità di riacquisire capacità e autonomia di movimento
3' min read
3' min read
Alla fine dello scorso novembre, Neuralink ha annunciato l’avvio di un secondo ciclo di sperimentazioni, volte a testare l’efficacia dell’interazione tramite brain computer interface (Bci) con dispositivi esterni (bracci robotici). Potrebbe trattarsi di una svolta epocale nel settore delle neurotecnologie ad uso medico, che consentirebbe alle persone con ridotta mobilità di riacquisire capacità e autonomia di movimento. Quest’ultimo avanzamento tecnologico, tuttavia, spinge a interrogarsi sull’adeguatezza del quadro normativo di riferimento e, soprattutto, sul possibile effetto delle neurotecnologie su vecchi e nuovi diritti individuali. A partire dal diritto alla riservatezza dei dati cerebrali acquisiti durante i trattamenti di Bci: come qualificarli giuridicamente? Sono generici dati personali oppure rientrano nelle categorie particolari di dati, meritevoli di tutela rafforzata?
Già da qualche anno, in realtà, è stata proposta l’istituzione di “neurodiritti”, diritti di nuova generazione che contemplino espressamente la protezione dei dati neurali, per la difficoltà di accomodare dentro le categorie tradizionali questa nuova esigenza di tutela.
Per citare degli esempi: lo scorso autunno, lo stato della California ha promulgato una legge a specifica tutela dei dati neurali, mentre nel 2021 il Cile ha inserito in Costituzione la protezione delle informazioni sull’attività cerebrale, a cui la Corte suprema cilena ha fornito attuazione recentemente. Il caso era relativo alla raccolta dei dati neurali ad opera del dispositivo Insight della Emotiv, una tipologia di dispositivi indossabili e accessibili ai consumatori (direct to consumer neurotechnology), destinati a diffondersi sul mercato. La corte cilena, grazie al rinnovato art. 19 della Costituzione, ha accolto la richiesta di tutela del ricorrente, che chiedeva di avere il controllo sui suoi dati cerebrali, eventualmente scaricandoli dal cloud in cui erano raccolti.
Quale tutela è invece riservata dove manca una regolamentazione ad hoc, come nell’Unione europea?
L’Unesco ha indicato una possibile strada, pubblicando ad agosto del 2024 una bozza di Raccomandazioni per l’uso responsabile delle neurotecnologie, basata sulla promozione del benessere individuale, della dignità e sulla prevenzione dei rischi. Molto opportunamente le Raccomandazioni distinguono tra «dati neurali» e «dati biometrici cognitivi» (distinzione non presente, ad esempio, nella legge californiana), estendendo la potenziale tutela ai dati «biometrici cognitivi», che sono il risultato di inferenze sugli stati mentali, ottenute attraverso l’elaborazione di altri dati biometrici. L’Unesco prova a esplicitare il difficile bilanciamento cui il legislatore sarà chiamato: la tutela della salute – e la possibilità di recupero motorio che le neurotecnologie senz’altro promettono – va contemperata con nuovi rischi. Infatti, si sconsiglia l’utilizzo delle neurotecnologie su bambini e adolescenti, volte al controllo coatto dell’attenzione o al potenziamento cognitivo obbligatorio – anche il governo cinese ha dovuto rimuovere la recente e controversa foto ritraente una classe di bambini con caschetti per il monitoraggio dell’attenzione in classe. Altro divieto di cui si fa espressa menzione è il potenziamento morale utilizzato con finalità di trattamento penitenziario (tema assai complesso, che certo meriterebbe più attenzione da parte dei giuristi), nonché l’utilizzo di tecniche di condizionamento delle dichiarazioni rese dall’imputato (si pensi all’impiego, cui l’esperienza italiana non è stata estranea negli ultimi anni, della lie-detection). È un’area su cui sono senz’altro necessari interventi regolatori, che istituiscano nuovi diritti o amplino il campo di estensione di quelli già esistenti.

