Cassazione

No al figlio di due mamme, accolto il ricorso del Comune di Pisa - Le impugnazioni a Padova

La Suprema corte cancella il decreto della Corte d’Appello perché non si tratta di trascrizione ma della formazione di un atto di nascita di un bimbo nato in Italia

di Patrizia Maciocchi

(Volodymyr Shevchuk - stock.adobe.com)

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Marcia indietro sull’iscrizione nell’atto di nascita del nome di due madri. La Cassazione, decide nel merito, e cancella il decreto con il quale la Corte d’Appello di Firenze aveva dato il via libera all’indicazione nei registro di stato civile del nome della madre di intenzione, oltre che di quella biologica, di un bambino nato in Italia, dopo la fecondazione eterologa praticata in Danimarca. La storia delle due mamme, Denise e Giulia, la madre biologica di nazionalità americana, quella di intenzione italiana ed entrambe residenti in Italia, era finita anche all’attenzione della Consulta, che aveva dichiarato inammissibile per «difetto di motivazione» la questione di legittimità sollevata il tribunale di Pisa, riguardo alla richiesta di registrare l’atto.

Oggi la Cassazione cancella l’ordinanza con la quale la Corte d’Appello, nel 2021, aveva detto sì alla filiazione naturale da parte della madre intenzionale, che aveva dato il suo consenso alla Pma. Un verdetto contro il quale, con successo, hanno fatto ricorso il Comune toscano e il ministero dell’Interno.

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La formazione dell’atto di nascita

La Cassazione critica la scelta della Corte d’Appello di applicare il diritto internazionale privato, e dunque la norma più favorevole per il minore, in considerazione della cittadinanza americana della madre biologica, che ha partorito suo figlio in Toscana nel 2016. Per la Corte territoriale, la trascrizione in Italia era resa possibile dalla decisione dello Stato del Wisconsin di riconoscere la genitorialità anche alla compagna della madre naturale. Ad avviso della Corte d’Appello, la stessa Cassazione, con la sentenza 23319/2021, aveva affermato che poteva essere «legittimamente trascritto in Italia l’atto di nascita formato all’estero, relativo a un minore, figlio di madre intenzionale italiana e di madre biologica straniera, non essendo contrario all’ordine pubblico internazionale il riconoscimento di un rapporto di filiazione in assenza di un legame biologico, quando la madre intenzionale abbia comunque prestato il consenso all’impiego da parte della “partner” di tecniche di procreazione medicalmente assistita, anche se tali tecniche non sono consentite nel nostro ordinamento». Per la Corte di merito la domanda delle due madri poteva rientrare in questo ambìto.

La legge 40

Di parere diverso era stato il Tribunale che aveva escluso la possibilità perché il minore era nato in Italia dove si era formato il suo atto di nascita, non si trattava dunque di una trascrizione ma della formazione di un atto di nascita, che l’articolo 5 della legge 40, che vieta l’eterologa a coppie omosessuali, dovrebbe impedire. Questa - sottolinea la Cassazione - è la decisione corretta: «trattandosi della formazione di un atto di nascita richiesto all’ufficiale di stato civile italiano - si legge nella sentenza - la legislazione applicabile è esclusivamente quella nazionale». L’ufficiale di stato civile deve dunque seguire le norme interne senza alcun margine di discrezionalità.

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