Cassazione

No al licenziamento della commessa che mette in chat il video della cliente oversize

Il licenziamento disposto da un noto brand del lusso a tutela della privacy della cliente e della sua immagine di donna. Ma la chat su Whatsapp è corrispondenza privata

(Alamy Stock Photo via Reuters)

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Il video di una cliente particolarmente corpulenta, girato nel negozio di un noto brand del lusso, dal titolo “Do you like”, messo sulla chat dei colleghi. Un'iniziativa che era costata il posto di lavoro alla commessa autrice delle beffarde riprese. Decisione che era stata avallata dai giudici di merito sia in primo grado sia in appello, ma non condivisa dalla Cassazione, che ha valorizzato il carattere segreto di quanto scritto su Whatsapp, del tutto assimilabile alla corrispondenza privata.

L'articolo 15 della Costituzione

Per il datore di lavoro, invece, la condotta della dipendente era di una gravità tale da giustificare il licenziamento in tronco, per il suo carattere plurioffensivo.

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Era chiaro l'intento denigratorio nei confronti della cliente, presa in giro per le sue fattezze fisiche, senza rispetto per la sua privacy e per il suo diritto alla riservatezza dell'immagine, catturata senza il suo consenso. Al tempo stesso con il video, condiviso con gli altri lavoratori, era stata lesa anche l'immagine della società.

Il datore di lavoro aveva fatto poi presente che era entrato in possesso del video “incriminato” perché gli era stato trasmesso da una persona che partecipava alla chat, senza alcuna indagine dunque tale da ledere il diritto alla riservatezza del gruppo.

Il licenziamento era quindi a tutela del marchio e della sua clientela. Ma la Cassazione cancella con rinvio il verdetto della Corte d'Appello che aveva condiviso le ragioni alla base della decisione.

Ad avviso degli ermellini, infatti, “i giudici di appello, senza neanche abbozzare una qualche forma di bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della corrispondenza privata dell'odierna ricorrente e le prerogative datoriali, hanno giudicato dirimente l'interesse della società e l'offesa dalla stessa subita per il potenziale rischio per l'immagine aziendale e la potenziale lesione dell'immagine della cliente”.

I giudici di legittimità ricordano invece che “non rientra tra le prerogative datoriali un potere sanzionatorio di tipo meramente morale nei confronti dei dipendenti, tale da comprimere o limitare spazi di libertà costituzionalmente protetti, come quello concernente la corrispondenza privata”. Un diritto garantito dall'articolo 15 della Costituzione

Le minacce e le offese al capo

Un principio ribadito dalla Cassazione a distanza di un solo giorno. Muovendosi sullo stesso solco gli ermellini hanno infatti annullato il licenziamento, sempre di un commesso, ancora una volta di un luxory shop che, nella chat Whatsapp condivisa con un gruppo dei colleghi, aveva preso di mira il team leader, con toni minacciosi, aggressivi e persino razzisti. Anche nel suo caso a mettere al corrente degli insulti era stato un collega. Per la Suprema corte semmai proprio quest'ultimo aveva violato il diritto alla segretezza della corrispondenza, sul quale evidentemente il mittente del post contava.

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