Lavoratori extra Ue

Nomadi digitali, ecco le regole per ottenere il visto e fare smart working in Italia

Dopo quasi due anni di attese, i lavoratori altamente specializzati potranno ottenere il permesso di soggiorno e lavorare da remoto nel Belpaese

di Marco Mobili e Giovanni Parente

(Adobe Stock)

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Trasferire la propria sede di lavoro in Italia d’ora in poi sarà possibile. I lavoratori cosiddetti “altamente specializzati” potranno richiedere il permesso speciale di soggiorno se vogliono lavorare in smart working dall’Italia. Una possibilità riservata a quei cittadini extra comunitari ribattezzati ormai da tempo “nomadi digitali”, per lo più professionisti, collaboratori o anche dipendenti, che coniugano l’attività lavorativa con la loro passione per i viaggi trasferendo il luogo di lavoro in Paesi sempre diversi. Dopo quasi due anni di attese, anche l’Italia apre le porte ai nomadi digitali con il via libera di ben quattro ministeri alle regole e ai requisiti per ottenere il visto “Nomadi digitali” per lavorare da remoto anche nel Belpaese.

Chi è il nomade digitale

Il decreto attuativo firmato da Interno, Farnesina, Turismo e Lavoro definisce come nomade digitale il cittadino di Stati extra Ue che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata con l’utilizzo di strumenti tecnologici in grado di consentire loro di poter lavorare da remoto, sia come lavoratore autonomo, sia come collaboratore o dipendente di un’impresa anche non residente in Italia. Per svolgere l’attività nel nostro Paese, l’ingresso e il soggiorno per periodi superiori a novanta giorni sono consentiti al di fuori delle quote fissate annualmente per i lavoratori extracomunitari. Per l’ingresso e il soggiorno per periodi inferiori a novanta giorni sarà comunque necessario il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno ribattezzato, appunto, “Nomadi digitali”. Per l’ingresso come nomade digitale (professionista o lavoratore autonomo) non è richiesto alcun nulla osta provvisorio così come per l’ingresso di un lavoratore da remoto (collaboratore o dipendente di un’impresa).

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Il rifiuto al visto

Il visto può essere rifiutato se già rilasciato e può essere revocato se il datore di lavoro o il committente residente nel territorio dello Stato è stato condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata dopo l’applicazione di una pena, anche pecuniaria ridotta a un terzo e, se detentiva, non superiore a un massimo di 5 anni di detenzione.

I requisiti per il visto “speciale”

L’ingresso e il soggiorno dei nomadi digitali è consentito ai lavoratori che hanno un reddito minimo annuo non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che tradotto dovrebbe attestarsi su poco meno di 28mila euro annui. Il nomade digitale dovrà comunque essere in possesso di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per tutto il periodo del soggiorno. Dovrà comunque dimostrare, con documenti o altro, dove alloggia e avere maturato un’esperienza lavorativa di almeno sei mesi da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto.

La richiesta del visto

Il nomade digitale deve chiedere il visto all’ufficio diplomatico-consolare competente, presentando una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento. Nell’autocertificazione, il lavoratore dovrà attestare anche l’assenza di condanne a suo carico, negli ultimi 5 anni, per reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, o ancora per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Saranno comunque gli uffici diplomatici-consolari a effettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni, anche rivolgendosi alle questure competenti.

Il rilascio del permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno dovrà essere richiesto direttamente alla questura della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, e viene rilasciato, si legge nel decreto, solo con «mezzi a tecnologia avanzata». E sul permesso sarà riportata la scritta «nomade digitale – lavoratore da remoto». Avrà validità per un periodo non superiore a un anno e potrà essere rinnovato annualmente se resistono le condizioni e i requisiti che ne hanno consentito il rilascio. Lo straniero, per ottenere il rilascio, dovrà comunque esibire la documentazione presentata al momento della domanda del visto, vidimata dalla rappresentanza diplomatica consolare. Al nomade digitale è consentito il ricongiungimento dei familiari e ai familiari potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari con una durata pari a quello rilasciato al lavoratore. Sarà poi la questura a comunicare il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione, anche in via telematica, all’Ispettorato territoriale del lavoro.

La copertura previdenziale e assistenziale

Nei confronti degli stranieri che trasferiscono il loro luogo di lavoro e soggetti alla legislazione sociale di un Paese terzo si applicheranno, se sottoscritte tra Italia e Paese di provenienza, le convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. In assenza delle medesime, si applicheranno le coperture previdenziali e assicurative previste dalla legislazione italiana, per tutta la durata del permesso di soggiorno.

Il rilascio del codice fiscale e della partita Iva

Ai nomadi digitali e ai lavoratori da remoto il codice fiscale sarà generato e comunicato dalla questura al momento del rilascio del permesso di soggiorno. I nomadi digitali potranno richiedere l’attribuzione di un numero di Partita Iva all’Agenzia delle entrate, che avrà già ricevuto dalla questura la comunicazione del rilascio del visto. Il lavoratore sarà sempre soggetto alle regole oggi in vigore per l’accertamento degli obblighi fiscali, con la possibilità del Fisco italiano di attivare lo scambio di informazioni con altri Paesi sull’affidabilità fiscale del nomade digitale. Nel caso poi vengano accertate violazioni delle disposizioni di carattere fiscale dell’ordinamento tributario, l’Agenzia comunicherà direttamente in via telematica la posizione del lavoratore alla questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

Il rifiuto o la revoca del visto

Il visto può essere rifiutato se già rilasciato e può essere revocato se il datore di lavoro o il committente residente nel territorio dello Stato è stato condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata dopo l’applicazione di una pena, anche pecuniaria ridotta a un terzo e, se detentiva, non superiore a un massimo di 5 anni di detenzione. Il permesso di soggiorno già rilasciato può essere revocato quando il lavoratore o l’impresa non rispettano adempimenti e obblighi fiscali e contributivi.

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