Obbligo per monopattini e veicoli in aree private. Deroghe da interpretare
di Sara Calì e Maurizio Hazan
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Obbligo di assicurazione Rc auto anche per i monopattini elettrici e per i veicoli che circolano solo in aree private. Lo schema del Dlgs che recepisce la direttiva Ue 2021/2118, riformando varie parti della normativa attuale, approda oggi al vaglio finale confermando la sostanza delle novità presenti nella sua prima versione, di inizio agosto. Ma, nel precisare le deroghe ai due nuovi obblighi, apre più di un dubbio interpretativo.
Il passaggio di oggi consentirà di recepire la riforma entro il 23 dicembre, termine ultimo fissato dalla direttiva. Ma alcune parti, come quella sui monopattini, diverranno operative solo dopo mesi.
La direzione è quella di rinforzare l’ambito di protezione dei danneggiati, tenendo conto delle nuove forme di mobilità, garantendo parità di trattamento sul territorio Ue e accordando più piena tutela in caso di insolvenza delle compagnie.
L’obbligo per i monopattini nasce dalla nuova formulazione dell’articolo 1, lettera rrr del Codice delle assicurazioni (Cap), che definisce la tipologia dei veicoli soggetti all’obbligo assicurativo: ogni mezzo a motore azionato solo da forza meccanica e circolante sul suolo ma non su rotaia, a condizione che abbia velocità di progetto massima oltre i 25 km/h (a prescindere dal peso) o peso netto massimo superiore a 25 kg (e in tal caso velocità di progetto superiore a 14 km/h). Ma aggiunge che si considera veicolo qualsiasi rimorchio destinato a essere utilizzato con un veicolo, agganciato o no. E infine include i «veicoli elettrici leggeri», protagonisti della nuova mobilità alternativa, da individuare con decreto ministeriale delle Infrastrutture. Dal Ddl di riforma del Codice della strada e dalle dichiarazioni fatte anche nei giorni scorsi dal ministro Salvini, si desume che saranno da assicurare solo i monopattini e non anche le bici a pedalata assistita, che non si vuol gravare di nuovi oneri e costi.
A livello generale, la novità più importante tocca il perimetro dell’obbligo assicurativo, non più circoscritto alle aree pubbliche (o aree private equiparate): la nuova versione dell’articolo 122 del Cap (commi 1-bis e 1-ter ) lo correla al semplice fatto che il veicolo rientri tra quelli individuati dal Cap (articolo 1, lettera rrr), a prescindere dalle sue caratteristiche, dal terreno (pubblico o privato) su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. Andranno coperti anche i «veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni» (come i bus dei piazzali aeroportuali). Conta il fatto che il veicolo sia «usato conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto», formula che porrà dubbi: l’obbligo pare da escludere se un mezzo polifunzionale è usato in attività diverse dal trasporto (si pensi agli autocarri con funzioni di spurgo) ma un utilizzo anomalo potrebbe dar luogo a perplessità.

