Cassazione

Occorre dichiarare il corrispettivo in cripto per le opere digitali

Dichiarazione infedele in caso di omissione se si supera la soglia di punibilità. Sulla valuta virtuale pesa la valutazione in moneta corrente

di Giovanni Negri

Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

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Costituisce dichiarazione infedele l’omessa indicazione, nella dichiarazione dei redditi, dei proventi conseguiti tramite l’accredito di criptovalute, derivanti dalla cessione di opere d’arte o dell’ingegno digitali, incorporate in un non fungible token. Ovviamente a condizione che il valore dei proventi, convertiti in valuta corrente, superi le soglie di punibilità. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 8269 della Terza sezione penale depositata ieri.

I fatti

La Corte ha respinto, perché infondato, il ricorso presentato dalla difesa che aveva valorizzato la natura del tutto virtuale della fattispecie incriminata: l’imputato infatti, era la tesi sostenuta, autore di opere d’arte digitali commercializzate attraverso la creazione e rivendita di Nft con pagamenti attraverso criptovalute, si sarebbe sottratto all’applicazione dell’articolo 53 del Tuir, che riguarderebbe piuttosto altri e più tangibili casi, che considera redditi da lavoro autonomo e quindi tassabili quelli derivanti dall’utilizzo economico di opere dell’ingegno.

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Oggetto della transazione economica, infatti, è, per la difesa, non l’opera d’arte digitale, ma il suo Nft, certificato digitale che ne attesta la proprietà e l’autenticità digitale.

L’orientamento della Cassazione

Una posizione respinta dalla Cassazione che, dopo aver compreso nell’area delle opere artistiche anche quelle di cybergraphic, osserva che l’Nft deve essere considerato come strumento rappresentativo di un altro bene che ne “incorpora”, seppur virtualmente, tutte le caratteristiche e le specificità, «di tal che l’eventuale reddito derivante all’autore dell’opera artistica della cessione dello strumento che la contiene (si immagini analogamente a quanto avviene per il supporto digitale sul quale è riprodotto un brano musicale) è indubbiamente un reddito che a quello deriva dalla commercializzazione dell’opera dell’ingegno da lui creata».

Del resto, prosegue la Cassazione, se è fonte di reddito imponibile la compravendita di titoli rappresentativi di merci, analoga conclusione deve riguardare il traffico di un altro genere di strumenti se comunque indici di beni patrimonialmente valutabili.

Il pagamento in criptovalute

Quanto a un altro degli elementi sottolineati dalla difesa, il pagamento in criptovalute, l’impossibilità di classificare le criptovalute tra le categorie reddituali previste dal Tuir, la Cassazione è netta: le valute virtuali devono essere considerate come beni immateriali, dotati di una rilevanza economica. A questa conclusione spinga la circostanza che la criptovaluta, utilizzata nel caso in esame sulla piattaforma Ethereum, ha a sua volta un mercato nel quale riceve una valutazione espressa in moneta corrente. Il suo ammontare così percepito dal singolo contribuente va a costituire reddito imponibile soggetto a dichiarazione e tassazione.

Piuttosto la Corte “apre”, ma non era stato oggetto di contestazione, alla rilevanza del tema della estrema volatilità dei valori espressi in criptovalute, considerate le assai spiccate variabilità e fluttuazione nel tempo. A poter essere censurate potrebbero allora essere la determinazione e la congruenza delle modalità dell’accertamento del valore normale dell’Ether, indicativo della somma che il contribuente avrebbe dovuto indicare nella sua dichiarazione dei redditi. Punto, tra l’altro, ancora più significativo nel contesto di una fattispecie di reato che àncora la rilevanza penale della condotta al superamento di determinate soglie.


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