Ok del Cdm al bonus anziani da 850 euro che si cumula con l’assegno di accompagnamento. Ecco a chi spetta
L’assegno sarà revocato (ma l’indennità di accompagnamento resterà comunque) nel caso in cui non dovesse essere speso, come previsto dal decreto, per retribuire il lavoro di cura e assistenza svolto da “badanti” o per acquistare l’assistenza da imprese di servizi
di Barbara Gobbi
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I punti chiave
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Un assegno di assistenza da 850 euro al mese che andrà a sommarsi all’indennità di accompagnamento (531,76 euro), per un totale di circa 1.380 euro: è la “prestazione universale”, la novità più vistosa del (primo) decreto attuativo che comincia a dare concretezza alla riforma sull’assistenza agli anziani in Italia e che ha ricevuto l’ok del Consiglio dei ministri dell’11 marzo. Una legge-quadro, la 33 del 23 marzo 2023, prescritta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in risposta alle gravi carenze italiane sulla cura e la presa in carico di over 65, sia abili sia non autosufficienti.
I paletti
E su quest’ultima platea sono accesi per il momento i riflettori, perché a loro andrà la prestazione universale, ma con paletti decisamente ristretti e ben precisi: a poterne godere sarà per il momento una mini-platea di circa 25mila persone già titolari dell’indennità di accompagnamento, non autosufficienti, almeno 80enni e con un bisogno assistenziale “gravissimo”. E, va sottolineato, con Isee non superiore a 6mila euro.
La sperimentazione
La sperimentazione della misura, che mira a sostenere l’assistenza a casa dell’ultra anziano fragilissimo, partirà poi solo a gennaio 2025 per concludersi a dicembre 2026: due anni in cui se si sfiorerà dal budget di 500 milioni (250 milioni per anno di sperimentazione) recuperato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dopo un braccio di ferro con il Mef, le condizioni di accesso ai benefici potranno essere ulteriormente ristrette.
Quando scatta la revoca
Non solo: l’assegno di 850 euro sarà revocato (ma l’indennità di accompagnamento resterà comunque) nel caso in cui non dovesse essere speso, come previsto dal decreto, per retribuire il lavoro di cura e assistenza svolto da “badanti” o per acquistare l’assistenza da imprese di servizi.La prestazione universale ridisegnata dal decreto, proprio per i confini strettissimi in cui il Mef l’ha posta, ha coagulato le prime critiche trasversali sull’attuazione di Regioni e associazioni e le Osservazioni delle commissioni di Camera e Senato, che pure hanno “vistato” il decreto anziani nel suo complesso: innanzitutto il provvedimento interpreta al ribasso il dettato della legge 33, che non fissava una platea definita né rispetto all’età né rispetto all’Isee e che inoltre - a fronte della quota fissa decisa dal decreto – aveva prescritto una «prestazione universale graduata secondo lo specifico bisogno assistenziale ed erogabile, a scelta del beneficiario, sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona».
Il giallo dei 70 anni
Altro nodo contro cui si sono scagliate le Regioni – che in Conferenza Unificata per l’opposizione dei Governatori di centro-sinistra hanno fatto registrare la mancata Intesa sul decreto – concentrate le commissioni parlamentai, la soglia minima dei 70 anni per l’accesso a tutte le prestazioni sanitarie e sociosanitarie che dovrebbero far seguito alla valutazione multidimensionale dell’anziano nei Punti unici di accesso (Pua) da istituire nelle case di comunità previste dal Pnrr. La scelta è stata del Mef e su questo lima fino all’ultimo: dal momento che lo stesso decreto fissa a 65 anni l’avvio dell’età anziana, portando la soglia dei servizi sociali, sanitari, sociosanitari e di cure palliative a 70 anni c’è il rischio concreto di creare una categoria di “esodati”, tra i 65 e i 69 anni, lasciata fuori dai Livelli essenziali di assistenza (Lea) e dai Leps (i livelli minimi delle prestazioni sociali che andranno determinati.

