Ok le nuove norme sul mercato del lavoro ma manca l’ambizione di una riforma
La principale area di intervento della legge riguarda la somministrazione di lavoro a termine, per la quale vengono allentate, in casi particolari, alcune rigidità tipiche dell’istituto, generalmente considerato dal legislatore come uno strumento eccezionale, e dunque da sempre sottoposto a limiti e condizioni
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Le nuove “Disposizioni in materia di lavoro” entrate in vigore lo scorso 12 gennaio confermano, ove ve ne fosse bisogno, la preferenza dell’attuale legislatore per la tecnica del “cacciavite”: interventi specifici e mirati ma privi dell’ambizione di una agenda riformatrice.
La principale area di intervento della legge riguarda la somministrazione di lavoro a termine, per la quale vengono allentate, in casi particolari, alcune rigidità tipiche dell’istituto, generalmente considerato dal legislatore come uno strumento eccezionale, e dunque da sempre sottoposto a limiti e condizioni.
Con l’entrata in vigore della nuova legge, i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie del lavoro potranno, in ragione della stabilità del loro rapporto, essere inviati in missione a termine presso le imprese per un periodo anche superiore ai 24 mesi, e il loro utilizzo da parte di dette imprese non verrà computato nel limite massimo del 30% complessivamente previsto per i rapporti di lavoro a termine (somministrati e non). Analogamente, non verranno conteggiati ai fini di tale limite le somministrazioni di lavoro a termine stipulate per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o specifici spettacoli, avvio di start-up, sostituzione di lavoratori assenti) o per impiegare lavoratori con più di 50 anni. A completamento del pacchetto di misure di deregulation in tema di somministrazione, le nuove norme consentono alle agenzie per il lavoro di assumere a termine, senza causale, particolari categorie di lavoratori svantaggiati.
Si tratta senza dubbio di misure che introducono una maggiore flessibilità per le imprese che abbiano la necessità di incrementi temporanei della forza lavoro senza dover ricorrere ad assunzioni dirette; allo stesso tempo, la nuova legge non è ragionevolmente accusabile di favorire la precarietà, poiché presuppone alternativamente la stabilità del rapporto di lavoro fra dipendente e agenzia di somministrazione, o particolari esigenze occupazionali tassativamente elencate.
Tuttavia, né le novità in materia di somministrazione, né gli altri interventi inclusi nella nuova legge (fra cui, ad esempio, l’introduzione di un criterio computo del periodo di prova nei rapporti a termine e la cancellazione della NASpI per i lavoratori dimissionari “di fatto” a seguito di assenza prolungata) possono essere definiti interventi di grande respiro.


