Lavoro

Partecipazione lavoratori, sì della Camera. Dalle azioni ai dipendenti all’ingresso nei Cda, cosa cambia

Primno sì dall’Aula della Camera alla proposta promossa dalla Cisl che disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende

di Giorgio Pogliotti

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Via libera dall’Aula della Camera (in prima lettura) alla proposta di legge promossa dalla Cisl che disciplina la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende. I sì sono stati 163. I voti contrari 40 (gli astenuti 57). Contrari il M5s e Avs mentre il Pd si è astenuto. La proposta che passa all’esame del Senato individua le modalità di promozione e incentivazione delle forme di partecipazione dei lavoratori all’impresa, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione.

Partecipazione gestionale dei lavoratori

Sono due le opzioni previste dal testo. Nelle imprese in cui lo statuto prevede che l’amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza. L’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza è regolata in base delle procedure definite dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio.

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Nelle società che non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione ove costituito, di uno o più amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti. Gli amministratori sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Nell’iter in commissione Lavoro è stato soppresso l’articolo che prevedeva l’obbligo per le società a partecipazione pubblica di integrare il Cda con un amministratore individuato dai lavoratori dipendenti.

Partecipazione economica e finanziaria

Per il 2025 le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi sono soggette a un’imposta sostitutiva del 5% dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite di importo complessivo di 5mila euro lordi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali. Sono valutate minori entrate pari a 49 milioni di euro per il 2025.

Possono, inoltre, essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Questi piani possono individuare, oltre agli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società, anche l’attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato. Per il 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato per un importo non superiore a 1.500 euro annui sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare. Sono previste minori entrate pari a 21 milioni di euro per il 2025. In legge di Bilancio sono stati assegnati 72 milioni per coprire gli incentivi fiscali.

Partecipazione organizzativa dei lavoratori

Le aziende possono promuovere l’istituzione di commissioni paritetiche, composte in ugual numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, finalizzate alla predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro. Le aziende possono poi prevedere nel proprio organigramma, in attuazione di contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro e della conciliazione, dei responsabili della diversità e dell’inclusione delle persone con disabilità. Le imprese che occupano meno di 35 lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese.

Per favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche, specialistiche e trasversali, per i rappresentanti che sono parte delle commissioni paritetiche - nonché per coloro che partecipano agli organi societari - è prevista una formazione di durata non inferiore a dieci ore annue. I corsi di formazione possono essere finanziati attraverso gli enti bilaterali, il Fondo nuove competenze e i fondi interprofessionali per la formazione continua.

Partecipazione consultiva dei lavoratori

La partecipazione avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere. Nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati sulle scelte aziendali. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione.

Istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori

Viene istituita la Commissione permanente che si pronuncia con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere sulle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori. La Commissione propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori, redige ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro, presenta al Cnel proposte pera incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese.

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