«Essere umano imprescindibile nel rapporto AI e copyright, lo dicono Europa e Usa»
A fare il punto su quello che succede in Usa, Ue e Cina è Raffaele Giarda, partner di Baker McKenzie
di Simona Rossitto
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(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Europa e Usa concordano «sulla natura imprescindibile dell’essere umano a fini del copyright». Lo afferma Raffaele Giarda, Technology media & telecommunications partner di Baker McKenzie in Italia, facendo un’analisi sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritto d’autore, alla luce delle ultime sentenze sul tema e partendo dal presupposto che il dibattito sulla tutela del diritto d’autore in questo campo sia solo agli inizi. Quanto al contesto normativo in divenire, la Ue «si contraddistingue, in particolare, per la tutela dei diritti fondamentali, avendo tra i propri fini quello di stabilire parametri etici e di fornire un sostegno iniziale per consentire agli Stati Membri e alle imprese del settore privato di conformarsi a tali parametri» mentre «gli Usa tentano di fornire ai singoli Stati della federazione linee guida generali in modo da creare le condizioni per una disciplina armonizzata all’interno del Paese».
Diverso l’approccio cinese che «si basa – spiega il legale a DgitEconomy.24, report del Sole 24 Ore Radiocor e di Digit’Ed, leader nella formazione e nel supporto alla crescita del capitale umano - su un sistema che prevede incentivi all’innovazione per i player pubblici e privati, per poi adottare misure specifiche al fine di contenere eventuali effetti pregiudizievoli quando questi si dovessero manifestare».
Ad agosto scorso c’è stata una decisione storica negli Usa sull’arte generata da AI, che eco ha avuto nei tribunali Usa e in quelli europei?
Il riferimento è al caso noto come Thaler v. Perlmutter nell’abito del quale una corte statunitense ha statuito che un’opera d’arte generata in piena autonomia dall’intelligenza artificiale (IA) non può costituire oggetto di tutela in base alla normativa sul diritto d’autore. Vale la pena ricordare da dove abbia tratto origine la vicenda giudiziaria, anche perché vi sono stati casi simili in passato in altri Paesi: si tratta del mancato accoglimento dell’istanza avanzata da un noto esperto di informatica e intelligenza artificiale, Stephen Thaler, nei confronti del Copyright office degli Stati Uniti per la registrazione di un’opera d’arte intitolata “A recent entrance to paradise” e creata, a dire dell’attore, completamente in autonomia da un sistema computeristico denominato “Creativity machine”, indicando pertanto la macchina stessa come unico autore. Di qui l’avvio del contenzioso da parte di Stephen Thaler nei confronti dell’Ufficio e la sentenza della Columbia District Court, il cui principio può essere così riassunto: l’opera, non essendo stata generata da persona umana, non può godere della protezione accordata dal diritto d’autore alle creazioni dell’ingegno.La decisione ha puntato un faro sulla centralità della questione relativa alla funzione dell’Ia e al ruolo della persona nella produzione di un’opera dell’ingegno. Dobbiamo infatti distinguere tra opere generate in modo autonomo dall’IA (cui la sentenza nega protezione ai sensi del diritto d’autore, mancando l’elemento imprescindibile della creatività umana) e opere generate con l’assistenza dell’IA (cui, al netto del tema dell’originalità, il fattore creativo e la paternità della creazione sono attribuibili ad un essere umano).


