La rilevazione del
tasso alcolemico
con
etilometro
è valida anche quando l’apparecchio segnala «volume insufficiente», ossia che il guidatore non ha soffiato nel boccaglio abbastanza aria per consentire una misurazione ottimale. Con questo principio di diritto, contenuto nella sentenza 6636/2017 depositata ieri, la Quarta sezione penale della Corte di cassazione aggiunge un tassello nel variegato mosaico di pronunce su questo particolare tema. Gia l’anno scorso la Quarta sezione (sentenza 19161/2016, si veda Il Sole 24 Ore del 10 maggio 2016) aveva riconosciuto valore probatorio alla misurazione con volume insufficiente. A distanza di alcune settimane, invece, la sentenza 23520/2016 aveva affermato che in questi casi l’organo di polizia deve provare l’efficienza dell’apparecchio (si veda Il Sole 24 Ore del 5 luglio 2016); dunque sarebbe ribaltato il principio-cardine della giurisprudenza sulla misura del tasso alcolemico, secondo cui l’onere della prova di un eventuale malfunzionamento dell’etilometro è del conducente.
Ora la Quarta sezione parte col prendere atto che la Cassazione ha via via seguito tre indirizzi:
il primo ritiene ci sia un’insanabile contraddizione fra la dicitura «volume insufficiente» e l’attendibilità della misurazione;
il secondo presume che, se il guidatore non dimostra che ha un problema di salute tale da impedirgli di soffiare correttamente, il volume insufficiente indica la volontà di rendere impossibile la misurazione e dunque si ricadrebbe nel reato di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest;
il terzo considera possibile che il risultato sia valido anche con volume insufficiente e quindi sta al giudice motivare la sua decisione di riconoscere pieno valore al risultato del test.