Preferire competitività e sovranità fiscale è legittimo
Il “sogno di una fiscalità condivisa” è opinabile
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Nel suo articolo pubblicato qualche giorno fa il mio amico Raffaele Russo si duole in merito alla cessazione del “sogno di una fiscalità condivisa” a seguito del memorandum firmato da Trump che appare una battuta di arresto del processo di multilateralismo legislativo in ambito fiscale che ha visto l’Ocse protagonista nell’ultima decade. Uno smarrimento che, a mio modesto parere, trascura l’opinabilità delle ragioni alla base del suo accentuato sviluppo.
Il memorandum ribadisce (i) la contrarietà (anche) della nuova amministrazione al progetto Beps 2.0 e il conseguente il disimpegno dai relativi lavori (ii) la possibilità di riattivare la procedura sanzionatoria attivata nel 2019 e mai cancellata da Biden e (iii) la riserva di legge costituzionale (cfr. all’articolo 23 della nostra Costituzione) in base alla quale solo il Congresso può imporre imposte e tasse. Nulla di rivoluzionario o contrario al diritto internazionale; tre punti che richiamano la sovranità degli Stati nell’organizzare la loro politica fiscale e l’attuale inesistenza di vincoli internazionali o sovranazionali che la possano legittimamente comprimere nei termini di cui al progetto Beps 2.0.
Il multilateralismo legislativo di questa ultima decade si è sviluppato sulla base di istanze pregiuridiche (e.g. equity, fair taxation e aggressive tax planning) opinionabili, possono legittimamente divergere; non si tratta valori assoluti nello spazio o nel tempo. In un sistema giuridico, la valutazione di un comportamento (e.g. la pianificazione fiscale) è di tipo binario: legittimo o illegittimo. Per contro, le fondamenta su cui si è eretto il multilateralismo legislativo del Beps (obiettivo della fair taxation da raggiungere, inizialmente, attraverso l’eliminazione dell’aggressive tax planning e successivamente attraverso l’imposizione di una aliquota di imposizione minima mondiale) attengono alla sfera morale, estranea al diritto positivo fino a quando non sono recepite in leggi o accordi internazionali. Cosa sia e se sia legittimo parlare di equity nell’ambito del diritto internazionale tributario ovvero quanta imposizione sia fair o cosa sia l’aggressive tax planning attiene alla sensibilità di ognuno. Raffaele Russo sostiene che il Beps sia la risposta necessaria, e forse tardiva, alla consapevolezza della (asserita) esigenza di correttivi al sistema di tassazione delle multinazionali. Inadeguatezza rispetto all’obiettivo, non necessariamente condivisibile, della fair taxation in relazione alla quale gli Stati Uniti legittimamente dissentono e preferiscono la competitività e la sovranità fiscale.
La storia insegna che i rapporti tra Stati sono governati dalla forza (militare e/o economica) e solo il diritto internazionale, quando applicato, determina e legittima la compressione della sovranità (impositiva) degli Stati. Nel negoziare gli strumenti del diritto internazionale, ogni Stato tende legittimamente alla massimizzazione del proprio gettito e, a tal proposito, il Pillar 2 appare controintuitivo nella prospettiva statunitense, atteso che la sua adozione comporta significativi costi di compliance per le proprie multinazionali e induce gli altri Paesi ad adottare forme di imposizione sugli utili societari il cui effetto ultimo sarebbe quello di comprimere il gettito americano (il Joint Committee on Taxation ha stimato una perdita di gettito pari a 120 miliardi di dollari in 10 anni). Un corto circuito logico nella prospettiva statunitense del quale sembrerebbero compiacersi solo i sostenitori della cosiddetta. fair taxation, quasi che l’esistenza di una forma di imposizione ovunque essa accada sia un bene assoluto da perseguire e tutelare. Come si è cercato di illustrare non si tratta di concetti propri del diritto internazionale tributario bensì di valori, legittimi, con riferimento ai quali gli Stati sovrani possono altrettanto legittimamente dissentire.
Una amministrazione americana “muscolare” è, invece, l’opportunità che gli Stati membri dell’Unione europea debbono cogliere per una maggiore armonizzazione della fiscalità diretta (un unico mercato, un unico sistema di imposizione sugli utili societari, i.e. Befit). È solo il ritrovarsi nell’Europa che può consentire ai nostri Paesi e alle nostre imprese di difendersi dalle legittime politiche fiscali e commerciali statunitensi. Separati si perde. Uniti (forse) no. Peccato però che la materia della fiscalità diretta sia responsabilità esclusiva degli Stati membri e che per essa viga il principio dell’unanimità. È questa, non l’amministrazione Trump, la vera sfida fiscale per l’Europa.

