Camera

Primo via libera al Ddl sulla separazione delle carriere: dal Csm all’Alta corte, cosa cambia

I voti a favore sono stati 174, 92 i contrari e 5 gli astenuti. L’opposizione si è divisa: +Europa e Azione hanno votato con la maggioranza. È il primo dei passaggi parlamentari necessari per l’ok al disegno di legge costituzionale. Vengono previsti due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente

di Redazione Roma

Detto e contraddetto: lo scontro sulla separazione delle carriere

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Primo passaggio parlamentare per la riforma della giustizia, bandiera storica di Forza Italia. La Camera ha infatti approvato con 174 voti a favore, 92 voti contrari e 5 astenuti la separazione delle carriere nella magistratura. Le opposizioni si sono divise: +Europa e Azione hanno votato con la maggioranza, Iv si è astenuta. Contro Avs, M5s e Pd.

È il primo dei passaggi parlamentari necessari per l’ok al disegno di legge costituzionale (“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”). Si modifica, infatti, il titolo IV della Costituzione con l’obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. A tal fine, vengono previsti due Csm: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Ulteriori novità sono i componenti dei Csm estratti a sorte e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare. In Aula durante il voto il ministro Carlo Nordio. La maggioranza punta a ottenere il sì del Senato prima della pausa estiva, ma le opposizioni promettono battaglia.

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Contro la riforma Md: propone che, nelle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario, i magistrati abbandonino l’aula quando parlerà il rappresentante del Guardasigilli. «Rispetto l’Anm e i suoi giudizi, ma no ai processi alle intenzioni», è la replica del ministro Nordio.

Due organi di autogoverno della magistratura

Il provvedimento modifica il Titolo IV della Costituzione con l’obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. A tal fine, vengono previsti due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

La composizione

Per quanto riguarda la composizione dei due organi di autogoverno, la presidenza di entrambi è attribuita al Presidente della Repubblica, mentre sono membri di diritto del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente, rispettivamente, il primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore generale della Corte di Cassazione.

Gli estratti a sorte

Gli altri componenti di ciascuno dei Consigli superiori sono estratti a sorte, per un terzo da un elenco di professori e avvocati compilato dal parlamento in seduta comune e, per i restanti due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e tra i magistrati requirenti. Si prevede, inoltre, che i vicepresidenti di ciascuno degli organi sono eletti fra i componenti sorteggiati dall’elenco compilato dal parlamento.

L’Alta corte disciplinare

Il provvedimento prevede l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare. A questa è attribuita la giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, tanto giudicanti che requirenti. L’Alta Corte è composta da quindici giudici selezionati con le seguenti modalità: 3 componenti nominati dal Presidente della Repubblica;  3 componenti estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune;  6 componenti estratti a sorte tra i magistrati giudicanti in possesso di specifici requisiti e tre componenti estratti a sorte tra i magistrati requirenti in possesso di specifici requisiti.

Il presidente

Il presidente dell’Alta Corte deve essere individuato tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e quelli sorteggiati dall’elenco compilato dal parlamento. Il disegno di legge prevede la possibilità di impugnare le sentenze dell’Alta Corte dinnanzi all’Alta Corte medesima, che giudica in composizione differente rispetto al giudizio di prima istanza.

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