Giustizia

Processo civile in Cdm, ministero e avvocatura sono distanti sulla fase iniziale

Oggi il via libera finale allo schema di decreto correttivo alla riforma del processo civile

di Giovanni Negri

Corte costituzionale, Cartabia: “Italia buon modello, ma c’è un punto debole”

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Con modifiche nell’ultima versione, più di dettaglio che di sostanza, approda oggi in Consiglio dei ministri per il via libera finale lo schema di decreto correttivo alla riforma del processo civile. Tra le novità rispetto alla versione approvata a febbraio, e poi lungamente esaminata dal Parlamento, va segnalata l’eliminazione di una nuova procura che l’avvocato avrebbe dovuto richiedere al cliente in caso di ricorso con proposta di definizione negativa da parte del giudice relatore in Cassazione, necessità quest’ultima contestata da parte dell’avvocatura.

Sentenza in contrasto con la Cedu

Come pure trova posto, nel testo, un aggiustamento dei termini in caso di revocazione della sentenza per contrasto con una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, allineando i termini della proposta a quelli che rendono defintivo il verdetto della Cedu, con ricorso, quindi, che dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva.

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Dove va notificata l’impugnazione e contenuti

Quanto alla notifica delle impugnazioni, se nell’atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza, o eletto domicilio, nella circoscrizione del giudice che l’ha pronunciata, o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l’impugnazione deve essere notificata nel luogo o all’indirizzo indicato; altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o all’indirizzo di posta elettronica certificata come risulta da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure ancora nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

Ultima generazione continua a imbrattare. La gente inveisce contro

La domanda dovrà poi, con una parziale riscrittura della disposizione attuale, contenere l’avvertimento che la costituzione oltre i termini avrà come conseguenza le decadenze in materia di domande riconvenzionali e chiamata di terzi, che la difesa tecnica mediante avvocato è di norma obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale e che la parte può presentare istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Restano le divergenze tra ministero e avvocatura sulla fase introduttiva

Forti però erano le aspettative dell’avvocatura per una riscrittura profonda della fase introduttiva, uno dei cardini della riforma per consentire alla causa di arrivare alla prima udienza di comparizione in tempi più ragionevoli e con definizione anticipata di una serie di questioni, da subito tra i punti più controversi. Correzioni che avrebbero dovuto reintrodurre maggiore spazio al contraddittorio tra le parti.

L’attesa dell’avvocatura, del resto, poggia sulla sentenza della Corte costituzionale di pochi mesi fa, sentenza n. 96 del 3 giugno, con la quale la Consulta, pur riconsoscendo profili di problematicità nell’assetto della fase preliminare quanto al rispetto del contraddittorio, aveva tuttavia sposato un’interpretazione adeguatrice, facendo leva sul potere riconosciuto al giudice di direzione del procedimento, lasciando quindi libera l’autorità giudizaria di fissare eventuali udienze di confronto tra le parti, nel caso ne ravvisasse la necessità.

Ora, il decreto correttivo, rispetto alla versione antecedente la sentenza della Corte costituzionale, nulla di nuovo prevede ed è inevitabile che la scelta del ministero della Giustizia, se confermata, condurrà a rinfocolare la polemica su una spetto mai digerito dagli avvocati. Il decreto, infatti, sulla fase preliminare interviene solo per chiarire che lo svolgimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari sulla regolarità del contraddittorio è doveroso e deve avvenire, d’ufficio, entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

Si prevede poi che quando, dopo le verifiche preliminari, il giudice riscontra vizi degli atti introduttivi, o della notifica dell’atto di citazione, oppure la necessità (o l’opportunità) di integrare il contraddittorio nei confronti di terzi, pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e rinvia l’udienza di prima comparizione per concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti.

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