Stp

Professionisti liberi dai vincoli per l’attività in forma societaria

Dal conferimento in una newco alla trasformazione di uno studio associato: tutte le strade percorribili. Ammessa la multidisciplinarietà

Professionisti liberi dai vincoli per l’attività in forma societaria

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La concessione della neutralità fiscale (imposte sui redditi, Iva e registro) alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione tra professionisti, disposta dal d.lgs. 192/2024, completa il disegno di consentire ai professionisti di proporsi ai propri clienti sotto forma societaria.

La legge sulle Stp vige fin dal 2011 e la specifica normativa che attualmente disciplina la società tra avvocati è datata 2017; ma, finora, chi ha messo la professione in forma societaria l’ha fatto, per lo più, partendo da zero, a causa del timore che un conferimento di uno studio individuale in società oppure la trasformazione di uno studio in società (questi i casi più frequenti) avrebbero scatenato materia imponibile.

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I passaggi per diventare Stp

Per strutturare una professione in forma societaria sono a disposizione diverse strumentazioni. A parte la stipula di un “classico” atto costitutivo di Stp o di Sta conferendovi denaro, si può ipotizzare ad esempio che:
- il professionista individuale conferisca clientela, avviamento e, in generale, la sua organizzazione in una newco unipersonale o partecipata da altri soci; questi ultimi possono essere professionisti (che, a loro volta, conferiscono denaro, servizi o anch’essi uno studio individuale o associato) o soci d’opera o soci di capitale;
- uno studio professionale associato si trasforma in società;
- uno studio professionale, individuale o associato, viene conferito in una Stp o una Sta preesistente;
- una Stp o una Sta possono fondersi con altre società professionali o scindere un proprio “ramo” di attività professionale in una società (neo costituita o preesistente) che si prende in carico questo ramo scisso.

I requisiti della Stp

La Stp (regolamentata dalla legge 183/2011 e dal dm Giustizia 34/2013) può assumere qualsiasi forma societaria, sia di persone sia di capitali nonché cooperativa. Le Srl e le Spa possono anche essere unipersonali, le cooperative devono avere almeno tre soci.

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La denominazione sociale può essere liberamente formata, con l’unico limite che deve contenere l’indicazione che si tratta di una società tra professionisti. L’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci professionisti. E’ possibile che la Stp abbia un oggetto multidisciplinare: in tal caso, l’Ordine presso cui la società si iscrive è quello al quale appartengono i soci che svolgono l’attività professionale “prevalente”.

La compagine sociale può essere composta anche da non professionisti (sia persone fisiche che non) con la limitazione che il numero dei professionisti e la quota di capitale sociale dei professionisti devono essere tali da determinare una situazione nella quale ai professionisti compete, nelle decisioni dei soci, una maggioranza di almeno i due terzi rispetto al totale dei voti esprimibili.

Il socio di una Stp non può partecipare, né come socio professionista, né come socio di capitali, ad altra società professionale. Non ci sono restrizioni, invece, in ordine alla partecipazione contemporanea in una Stp e in uno o più studi professionali associali; né esiste incompatibilità tra la partecipazione a una Sto e lo svolgimento della professione in forma di studio individuale.

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