Albi e mercato

Professionisti in stallo tra processo penale e giudizio disciplinare

Equilibri delicati tra protezione dei valori deontologici e diritti dell'accusato nel mondo delle professioni

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Nel mondo delle professioni, il rapporto tra procedimento penale e disciplinare è uno dei temi più complessi, per i delicati equilibri da bilanciare. Da una parte si pone la necessità di proteggere tempestivamente i valori deontologici, sul cui rispetto si fondano sia l’indipendenza e l’autorevolezza della categoria alla quale l’incolpato appartiene, sia la tutela dei diritti dei clienti e/o pazienti del professionista. Dall’altra, l’esigenza di celerità non deve lasciare in secondo piano diritti altrettanto importanti, cioè quelli dell’accusato.

Una decisione sfavorevole sotto il profilo disciplinare, per fatti per cui è aperto anche un procedimento penale, potrebbe essere contraddetta da un’assoluzione all’esito del giudicato penale, magari dopo anni dalla sanzione disciplinare. In questo caso, l’iscritto avrebbe subito un danno ingiusto dalla decisione ordinistica, e avrebbe la legittima aspettativa di essere risarcito, sotto il profilo economico e reputazionale.

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Oggi, come è stato sino all’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale (1989), non è più prevista la cosiddetta «pregiudiziale penale», in virtù della quale il giudice disciplinare – quando per lo stesso fatto era aperto un procedimento penale – doveva fermarsi e attenderne l’esito. Sono dunque gli ordinamenti delle varie categorie professionali a gestire il tema della pregiudiziale penale, progressivamente sempre più incentivando l’autonomia dei due procedimenti. Lo stesso discorso vale per i magistrati e il pubblico impiego.

il procedimento disciplinare si deve svolgere indipendentemente da quello penale

La regola generalmente seguita è che il procedimento disciplinare si deve svolgere indipendentemente da quello penale e con valutazioni autonome rispetto allo stesso.

Un comportamento deontologicamente rilevante, infatti, non necessariamente integra un reato. Come hanno ben spiegato le Sezioni Unite (sentenza n. 23778/2010), il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti, con il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità.

Pertanto, se è inibito al giudice disciplinare ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica dell’illecito disciplinare.

Non va dimenticato che la giustizia penale ha mezzi ben più incisivi per la ricostruzione dei fatti rispetto a quella disciplinare, e che il processo il più delle volte consente di mettere in luce degli aspetti non emersi nel corso delle indagini.

Viceversa, i giudizi disciplinari, se vengono celebrati prima del dibattimento, rischiano di fondare una decisione su atti delle indagini preliminari, come tali privi perciò del fondamentale contributo alla verità di un fatto storico che può venire dalla formazione orale e dialettica della prova di un fatto in un’aula penale.

Cosa prevede il Codice di procedura penale

Non a caso, il Codice di procedura penale prevede una serie di disposizioni, agli articoli 651 e seguenti, volte a regolare l’efficacia del giudicato nei procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. È bene però considerare che queste norme costituiscono «un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile» e non sono, pertanto, applicabili «in via analogica oltre i casi espressamente previsti» (Cassazione civile, ordinanza n. 16422/2024).

Il discrimine per la sospensione del procedimento disciplinare è dunque incentrato sulla ricostruzione del fatto storico: ogni qual volta questo presenta margini di incertezza, che il giudice disciplinare non può adeguatamente sciogliere con i mezzi istruttori del proprio ordinamento, è bene che attenda l’accertamento effettuato in sede penale. Tanto è che, per i notai, la sospensione è obbligatoria se il fatto è il medesimo, mentre è facoltativa se c’è connessione.

La legge professionale forense prevede la possibilità di sospensione per non più di due anni. Se però dopo la condanna disciplinare interviene l’assoluzione penale, il procedimento andrà riaperto e dovrà essere revocata la sanzione disciplinare. Per medici, giornalisti, ingegneri e architetti la sospensione è possibile fino alla maturazione del giudicato penale, con sospensione della prescrizione dell’illecito disciplinare.

Le misure coercitive personali

Non va poi dimenticato che, per garantire le esigenze cautelari, la magistratura penale ha lo strumento delle misure coercitive personali e di quella interdittiva del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali. L’applicazione di una di queste misure comporta la sospensione cautelare dell’iscritto. L’ordine di appartenenza ha però possibilità di riformarla o revocarla se si verificano mutamenti delle circostanze o emergano fatti di cui si acquisisca conoscenza successivamente all’adozione del provvedimento.

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