Coronavirus: ecco le nuove sanzioni per chi non rispetta le regole. No a chiusura per le attività essenziali
Il piano per blindare l’Italia varato dal governo prevede una nuova stretta che colpisce chi non rispetta le regole, con sanzioni fino a 3mila euro e multe più salate per chi è alla guida. Cinque anni a chi viola l’isolamento
di Nicoletta Cottone
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Nuove sanzioni per chi non rispetta le misure assunte per contenere e contrastare i rischi sanitari che derivano dall’emergenza coronavirus. Il piano per blindare l’Italia varato dal governo prevede una nuova stretta che colpisce chi viola le regole. Arrivano supermulte da 400 a 3mila euro, con una riduzione del 30% per chi paga entro 30 giorni. Se si viene colti nell’ambito di una violazione alle norme alla guida di un veicolo, la multa è aumentata di un terzo. Viene inoltre sottolineato che le regioni, per specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, solo nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
Giro di vite su chi diffonde il coronavirus
Giro di vite sulla sanzione per chi diffonde il coronavirus: da 3 a 18 mesi di carcere e ammenda da 500 a 5mila euro. Confermato il carcere fino a 5 anni per chi viola la quarantena. Salvo che il fatto costituisca un delitto colposo contro la salute pubblica punito dall’articolo 452 del codice penale con la reclusione fino a 12 anni. Per chi è stato multato in base al Dpcm 11 marzo per non aver rispettato i divieti, decadono le accuse di reato e la multa da 206 euro si riduce a 200 euro : viene previsto che si applichi la nuova sanzione (400 euro), ridotta della metà.
Operative tutte le attività essenziali
Tutte le attività essenziali dovranno restare operative. Viene esplicitato che i governatori potranno introdurre misure più restrittive, ma solo nel perimetro di loro competenza, senza incidere sulle attività produttive. Le misure adottate saranno verificate ogni 15 giorni, fino al 31 luglio 2020, che rappresenta il termine dell’emergenza già individuato a gennaio. Sono state previsti 29 divieti, 29 misure restrittive adottabili e reiterabili per 30 giorni su tutto o su parte del territorio. Misure rimodulabili fino al 31 luglio in base allo stato dell’emergenza coronavirus. Arriva uno scudo contro le serrate, con la previsione che possa essere imposto lo svolgimento di attività non sospese. Una precettazione per assicurare l’effettività e la pubblica utilità dello svolgimento delle attività non sospese.
Le misure adottabili
Il decreto emanato mercoledì sera 25 marzo (decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale» 79 del 25 marzo 2020) traccia un perimetro entro il quale assumere decisioni. Un lungo elenco di misure per contenere e contrastare i rischi sanitari legati all’epidemia da coronavirus, su specifiche parti o su tutto il territorio nazionale. Misure che, se necessarie, possono essere adottate, per periodi predeterminati, al massimo di trenta giorni. Misure reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020. Con possibilità di allargare il raggio d’azione o restringerlo a seconda dell’andamento del virus nel Paese. Può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione con provvedimento del prefetto assunto dopo aver sentito, senza formalità, le parti sociali interessate.
Misure regionali
Nell’attesa dell’adozione dei Dpcm e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, per specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, solo nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale. I sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali. Le disposizioni si applicano anche agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

