Referendum eutanasia, depositate in Cassazione 1,2 milioni di firme
Fondamentale è stato l’apporto delle firme digitali.I tavoli di raccolta in mille comuni
di Nicoletta Cottone
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I punti chiave
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Oltre un milione e 200mila firme sono state depositate questa mattina in Cassazione per chiedere il referendum sull’eutanasia legale. Presenti, tra gli altri, a piazza Cavour Marco Cappato e Filomena Gallo dell’Associazione Luca Coscioni, Valeria Imbrogno compagna di Fabiano Antonioni, Dj Fabo, morto in Svizzera con il suicidio assistito il 27 febbraio del 2017 e Mina Welby vedova di Piergiorgio.
L’innovazione della firma digitale
Delle oltre 1,2 milioni di firme, raccolte da più di 13mila volontari in 6mila tavoli di raccolta in oltre mille comuni, quasi 400mila sono state online. Fondamentale è stato l’apporto della firma digitale. «La firma digitale rappresenta un’innovazione a servizio di partecipazione e democrazia. È digitale un terzo delle firme raccolte per il referendum per l’eutanasia. Non credo ci sia da avere paure al riguardo», ha sottolineato Marco Cappato davanti al Palazzaccio.
Cosa c’è scritto nel quesito referendario
Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma del codice penale che impedisce l'introduzione dell’eutanasia legale in Italia. L'omicidio del consenziente in Italia è un altro reato speciale per punire l'eutanasia. Se il referendum venisse approvato l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, in presenza dei requisiti introdotti dalla sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”. Resterà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni.
Cosa prevede l’ordinamento attuale
L’ordinamento attuale vieta l’eutanasia attiva sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (articolo 579 del codicepenale, omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (articolo 580 del codice penale, istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la sentenza Cappato.
Forme di eutanasia passiva praticata in forma omissiva, astenendosi dall'intervenire per mantenere in vita il paziente sofferente, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l'interruzione delle cure ha come scopo di evitare il cosiddetto “accanimento teraputico”.

