Cassazione

Rumori per lavori in casa del vicino, le sole testimonianze fonte di prova

Non occorre necessariamente munirsi di una consulenza tecnica fonometrica

di Ivan Meo e Roberto Rizzo

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I conflitti in condominio

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In materia condominiale, affinché sia configurabile il reato di cui all’articolo 659 del Codice penale (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone), non occorre necessariamente munirsi di una consulenza tecnica fonometrica. Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche sulle sole dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti delle immissioni sonore, percepite come tali da superare il limite della normale tollerabilità. È l’importante principio ribadito della terza sezione penale della Cassazione nella sentenza numero 7717 del 22 febbraio 2024 relativa a una vicenda processuale più che frequente: i lavori di ristrutturazione effettuati dal vicino di casa.

L’accoglimento del ricorso

La Suprema corte ha accolto il ricorso presentato dal condomino proprietario dell’appartamento dove i lavori si stavano effettuando ma, nel ritenere non provati i danni subiti dai vicini, richiama le regole per individuare le molestie e precisa che appunto anche la sola prova per testimoni può essere all’origine di una condanna.

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Le fasce orarie

Nel caso specifico, non risultava provato che i lavori fossero stati eseguiti in fasce orarie non consentite dal regolamento condominiale, perché lo stesso non era mai stato acquisito al fascicolo e neanche menzionato dai testimoni. A proposito di questi ultimi, tra l’altro, il teste chiamato a deporre per suffragare la tesi dell’accusa, proprietario dell’appartamento al di sotto di quello nel quale erano stati eseguiti i lavori, aveva dichiarato che i rumori prodotti non gli avevano arrecato alcun fastidio. Condanna perciò cassata con rinvio, occasione però per la Cassazione di riepilogare i criteri che devono ispirare l’attività dei giudici di merito chiamati a verificare la sussistenza o meno delle molestie da immissioni sonore prodotte dal singolo in ambito condominiale.In primo luogo è necessaria la produzione (da parte dell’imputato) di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni, non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte sonora, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio (Cassazione, 45616/2013).

Non serve la perizia

In secondo luogo, l’idoneità dei rumori a provocare molestie con rilievo penale non va necessariamente accertata con perizia o consulenza tecnica. Il giudice può fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, dalle quali risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (Cassazione, 11031/2015).

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