Rumori, minacce, animali domestici: quando il vicino diventa uno stalker
Sfora il limite della lite civile chi causa uno stato d’ansia tale da far modificare le abitudini. Sono sufficienti due episodi di molestie se sono idonei a intimorire la vittima
di Selene Pascasi
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Rumori molesti e ricorrenti, minacce, animali lasciati liberi negli spazi comuni, fino a veri atti di teppismo: sono alcune delle condotte a danno del vicino che passano la soglia delle liti civili e sfociano nel reato di minaccia (previsto dall’articolo 612 del Codice penale) o in quello di stalking, che sanziona (in base all’articolo 612-bis) chi compie atti tali da causare un perdurante e grave stato di ansia o di paura o un fondato timore per l’incolumità propria o di un congiunto o di una persona legata da relazione affettiva o tali da costringere il vicino ad alterare le proprie abitudini di vita.
La giurisprudenza ha definito il perimetro del reato, includendo le minacce o molestie ripetute - ne bastano due (Tribunale di Taranto, 202/2020) - astrattamente idonee a sconvolgere la vittima inducendola ad alterare abitudini di vita.
I casi
Così, è reato tediare il vicino collegando al telefono una campana elettrica, attivando ogni mattina l’allarme e lasciando il camion in moto per ore sotto le sue finestre (Cassazione, 20473/2018).
Per i giudici, sono riconducibili allo stalking - reato di natura abituale (Corte d’appello di Napoli, 1866/2020) che si consuma con l’ultimo atto della serie - pedinamenti, avvertimenti, scarico di rifiuti, intralci al passaggio auto (Cassazione, 17000/2020).
Frequente l’uso degli animali per minare la serenità condominiale e irritare il vicino. Se non saper tenere a bada il cane si configura come incuria colposa nella sua gestione (Cassazione, 25097/2019), farlo scorrazzare per il palazzo e lasciare i suoi escrementi negli spazi comuni diventa reato se è un modo di fare volutamente vessatorio e consueto.
