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Salva casa, i Comuni si dividono sull’applicazione delle sanatorie

Da Prato a Pescara: soluzioni locali divergenti in attesa della modulistica unificata

(Adobe Stock)

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Dalla provincia di Padova a Prato, passando per Pescara: Comuni a caccia di soluzioni. Strette tra le richieste dei cittadini, desiderosi di applicare le sanatorie del Salva casa, e la mancanza di una modulistica unificata aggiornata, sulla quale però novità sono attese tra poco, le amministrazioni tentano soluzioni creative per applicare gli istituti del decreto 69/2024.

Il Comune di Pescara ha caricato sul suo sito una dichiarazione sostitutiva per accedere all’accertamento di conformità dell’articolo 36-bis. Il professionista incaricato attesta i dati dell’immobile e, soprattutto, che i requisiti di doppia conformità “asimmetrica” previsti dalla legge siano soddisfatti. Anche se i grandi capoluoghi, come Roma o Milano, non hanno preso strade simili, diverse piccole amministrazioni si stanno muovendo così.

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A Bovolone, in provincia di Verona, è stato preparato un modello per la dichiarazione di doppia conformità, sempre a cura del progettista. Anche in questo caso i dati vengono comunicati sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo sportello edilizia di Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, ha preparato un modello per accedere al 36-bis, attestando la conformità alla disciplina urbanistica del momento di presentazione della domanda ed edilizia del momento di realizzazione dell’abuso.

Tra edilizia e urbanistica

Ed è proprio sul tema della doppia conformità che emerge la problematicità di queste interpretazioni differenziate a livello locale.

La questione interpretativa e operativa attiene, principalmente, a dove collocare il regolamento edilizio: se nella disciplina urbanistica, vigente al momento della domanda, o tra i «requisiti prescritti dalla disciplina edilizia», vigenti all’epoca dell’abuso. La questione non è di poco conto, poiché sposta il tempo della verifica del parametro, e quindi delle attestazioni, in capo ai tecnici.

Le linee guida del ministero delle Infrastrutture collocano il regolamento sotto l’ombrello della disciplina edilizia, ma la questione non è pacifica e molti commentatori hanno già sposato la qualificazione urbanistica.

Così, mentre alcuni hanno valorizzato il dato, per così dire, formale della natura “edilizia” e non “urbanistica” in senso stretto del regolamento edilizio, altri hanno evidenziato che la disciplina edilizia (o, meglio ancora, «i requisiti prescritti» dalla stessa) individua invece la normativa tecnica preposta a garantire la regola dell’arte, piuttosto che la regolarità amministrativa.

Istruzioni difformi

In questo contesto, in attesa della modulistica unificata, nei primi moduli e indicazioni comunali si registrano soluzioni divergenti. Alcuni Comuni si limitano a riportare il testo della norma, così lasciando al tecnico la scelta (è il caso di Bovolone e Selvazzano Dentro).

Il Comune di Pescara, invece, nel proprio modulo pare collocare il regolamento nell’ambito della disciplina urbanistica, giacché nei numerosi esempi di disciplina edilizia non viene in alcun modo menzionata tale fonte regolamentare. Ancor più esplicite, nel senso opposto, sono le istruzioni pubblicate dal Comune di Prato, dove il regolamento viene esplicitamente collocato nella disciplina edilizia.

La speranza è che l’attesa modulistica unificata possa prendere una posizione (espressa, non implicita come alcuni dei moduli comunali esaminati), per portare a un’auspicabile uniformità. Benché – va detto – l’unica soluzione sarebbe quella di un intervento normativo, dal momento che anche l’interpretazione giuridica collegata a un modulo, al pari di quella delle linee guida, potrebbe esser considerata non vincolante da parte di Pa e, soprattutto, giudici amministrativi.

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