Secondary ticketing, c’è la violazione anche senza la vendita
Respinto dal Tar Lazio il ricorso di Viagogo contro la multa Agcom: esclusa la natura di host provider passivo per chi partecipa all’organizzazione di vendita attraverso servizi come promozione pubblicitaria o gestione dei termini di consegna
di Gloria Callari, Francesco Di Giorgi e Davide Mula (1)
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Vendita secondaria in internet di biglietti: va sanzionata l'attività dell'hosting provider se partecipa all'organizzazione del sito attraverso attività di promozione pubblicitaria, gestione dei termini di consegna e il prezzo. Si tratta, infatti, di attività che palesano la consapevolezza e l'attiva partecipazione nella transazione commerciale.
Ad affermarlo è la sentenza il Tar del Lazio con la sentenza del 2 aprile 2021,n. 3955.
Il noto sito Viagogo ha proposto ricorso per l'annullamento del provvedimento notificato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) per la violazione del divieto di rivendita di titoli per l'accesso agli spettacoli (disciplinatodall'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232) con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 3,7 milioni di euro.
Cosa chiedeva Viagogo
Due, in estrema sintesi, i principali motivi di ricorso proposti da Viagogo: 1) la norma nazionale vieta esclusivamente la vendita sul mercato secondario di titoli di accesso, condotta che Viagogo non pone in essere considerato che si limita ad offrire agli utenti uno spazio per la rivendita dei biglietti che loro svolgono autonomamente; 2) Viagogo è, come
già accertato in passato dal Consiglio di Stato nell'annullare la sanzione per pratica commerciale scorretta adottata dall'Agcom, un mero host provider passivo e pertanto l'attività oggetto di contestazione rientra nel regime di esonero dalla responsabilità previsto dall'aricolo 16 del decreto legislativo 70/2003.
Le conclusioni del Tar Lazio
Il Tar, accogliendo integralmente le difese dell'Autorità esposte dall'Avvocatura generale dello Stato, ha rigettato entrambe le doglianze (e tutti gli ulteriori argomenti difensivi) sulla base delle seguenti argomentazioni.La legge n. 232/2016, come modificata dalla legge n. 145/2018, vieta «l'attività di rivendita e/o collocamento dei titoli di accesso alle attività di spettacolo (“secondary ticketing”) svolta al di fuori delle limitate modalità dallo stesso consentite costituisce illecito amministrativo, punito» con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5mila a 180mila euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere.Ne consegue, secondo il giudice amministrativo, che«la gestione di un sito web che fornisce in via esclusiva, tramite l'articolata gestione imprenditoriale evidenziata nella motivazione del provvedimento, servizi finalizzati – per stessa ammissione della ricorrente – a favorire la conclusione di negozi giuridici che la legge qualifica in linea generale illeciti, escluse le limitate ipotesi sopra indicate, non possa essere considerata neutrale rispetto al disposto normativo, non potendo essere assimilata a quella di un “trasportatore” ignaro del contenuto della merce trasportata, come infondatamente argomentato da parte ricorrente».
«L'estraneità alla compravendita - continua il Tar - non è dunque, di per sé, elemento decisivo al fine di escludere la responsabilità del gestore del sito web, stante il descritto tenore generale della vendita/collocamento secondario dei titoli in questione, né l'attività di gestione della piattaforma che consente ed agevola, tramite la messa a disposizione del complesso di servizi descritti nel provvedimento, la conclusione di vendite illecite in ragione del pagamento di un prezzo superiore a quello nominale, può ritenersi del tutto estranea al divieto sancito dalla norma sanzionatoria».

