Adempimenti

Imu 2024, saldo entro lunedì 16 dicembre

Inalterate le regole per calcolare la base imponibile, partendo dalla rendita. Attenzione a variazioni di aliquota e efficacia delle delibere comunali

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Appuntamento con l’Imu entro oggi lunedì 16 dicembre per il saldo 2024 dovuto dai proprietari dei circa 12 milioni di unità immobiliari tra seconde case (sfitte o locate), negozi, uffici e altri locali affittati, oltre a terreni agricoli ed edificabili. È l’ultimo prima del debutto del prospetto delle aliquote: dal periodo d’imposta 2025, i sindaci potranno diversificare le aliquote nei limiti delle fattispecie individuate dal Dm 6 settembre 2024, con alcune novità sulle deliberazioni.

Il calcolo

Con riferimento al saldo 2024, le regole per il calcolo non cambiano quando l’imposta è dovuta (a disposizione dei lettori c’è anche il calcolatore online): quindi si parte dalla rendita catastale dell’immobile, la si rivaluta del 5%, si moltiplica per il coefficiente di riferimento dell’immobile, si applica l’aliquota e per ottenere il saldo da versare si sottrarre l’acconto già versato a giugno.

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I coniugi con residenza in case diverse

Tra le situazioni a cui prestare molta attenzione, ci sono le abitazioni di coniugi residenti in immobili diversi e le aree edificabili. Nel primo caso, la sentenza 209 del 13 ottobre 2022 della Corte costituzionale ha innovato la definizione di abitazione principale, ai fini Imu, per aver dichiarato costituzionalmente illegittime le norme in materia con le quali il legislatore ha attribuito, nel tempo, rilievo alla condizione che l’immobile non solo dovesse rappresentare la residenza anagrafica e la dimora abituale del soggetto passivo d’imposta, ma del suo intero nucleo familiare.

A seguito della pronuncia del giudice delle leggi, pertanto, ove i coniugi (e i familiari in genere) abbiano stabilito residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti, sul medesimo territorio comunale ovvero in comuni differenti, ogni immobile potrà scontare l’agevolazione fiscale e quindi non è soggetto all’Imu.

Residenza anagrafica e dimora abituale

L’abitazione principale, per esser tale, in virtù dell’articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 160/2019 deve rappresentare al contempo il luogo di residenza anagrafica e di dimora abituale del contribuente. Il requisito della dimora abituale previene comportamenti fraudolenti nel caso in cui il soggetto passivo voglia fruire dell’esenzione facendo valere una sola residenza anagrafica fittizia, come ad esempio in una villa al mare o in montagna. E in tal caso, il rischio di un avviso di accertamento in futuro è piuttosto concreto.

Come ha ricordato la Consulta proprio nella sentenza 209/2022, infatti, «va precisato che i comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall’articolo 2, comma 10, lettera c), punto 2, del Dlgs 23 del 2011, anche l’accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio; elementi dai quali si può riscontrare l’esistenza o meno di una dimora abituale».

Le aree edificabili

Determinare l’imposta dovuta sulle aree fabbricabili, invece, è impresa ardua in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dell’anno d’imposizione. Tale valore risente di valutazioni estremamente soggettive che molto spesso rendono la base imponibile determinata dal soggetto passivo d’imposta difforme da quella pretesa dai comuni. E ciò ha generato nel tempo una notevole mole di contenzioso.

Per controllare il corretto assoggettamento a Imu delle aree fabbricabili, i sindaci si basano su valori di riferimento deliberati dai medesimi enti impositori nell’ambito della potestà regolamentare. Tali valori, in coerenza con l’attuale legislazione (articolo 1, comma 746, della legge 160/2019), devono essere sorretti da diversi elementi: zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

I valori di riferimento assurgono a presunzioni semplici per cui il contribuente che intende disattenderli deve portare all’attenzione del giudice tributario idonei elementi per confutarli.

L’articolo 36, comma 2, del Dl 223/2006 definisce edificabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi dello stesso. Non di rado accade pure che un’area fiscalmente edificabile non lo sia di fatto e che il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno d’imposizione preteso dal comune non sia ritenuto congruo dal contribuente.

Le possibili agevolazioni

Particolari attenzioni vanno poi poste sul monitoraggio dei requisiti per fruire di particolari agevolazioni, soprattutto ove siano subordinate, a pena di decadenza, dall’assolvimento dell’obbligo dichiarativo come nel caso dei beni merce e delle abitazioni del personale delle forze armate e assimilati.

L’aliquota da considerare

Più in generale, per l’aliquota da prendere a riferimento per il saldo Imu bisogna fare attenzione alle condizioni di efficacia delle decisioni comunali. Le scelte su aliquote e regolamenti producono gli effetti per l’anno di imposizione, se rispettano due scadenze.

I Comuni devono inserire gli atti deliberativi nell’apposita sezione del sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell’anno interessato, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell’anno medesimo e, al più tardi da tale decorrenza, essere liberamente consultabili (articolo 1, comma 767, della legge 160/2019).

La giurisprudenza amministrativa è concorde nel considerare sostanziale e perentorio il carattere di tali termini (pronunce Tar Lazio 140/2018 e 7844/2019, Consiglio di Stato, sezione IV, 4434/2016 e sezione V 3808/2014, Consiglio di Stato 121/2019). Ove risultino violati tali termini, per il 2024 si applicano le aliquote legittimamente vigenti per il 2023 o per l’ultimo anno in cui siano state rispettate le prescritte scadenze. A partire dal 2025, la deliberazione priva del prospetto delle aliquote o la sua omessa/tardiva pubblicazione determinerà invece l’applicabilità delle aliquote di base (articolo 1, commi 748-755, della legge 160/2019).

La pubblicazione

La verifica della regolare pubblicazione degli atti deliberativi, dell’assenza o del tardivo adempimento e - in tali casi- di qual è l’ultima delibera legittimamente applicabile, va effettuata cercando il Comune interessato sul web. Qualora dalla ricerca emerga l’inapplicabilità delle decisioni assunte nel 2024, in virtù dell’articolo 1, comma 72, della legge 213/2023, le decisioni 2023, eccezionalmente, si considerano tempestive se le relative deliberazioni siano state inserite nel portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e rese pubbliche non oltre il 15 gennaio di quest’anno.

Se anche tali termini risultano violati, sul portale è presente la specifica nota «inefficace ex articolo 1, comma 72, legge 213/2023» e si dovrà andare a ritroso sino all’ultimo anno per il quale il Comune abbia correttamente adempiuto ai propri oneri.

I rapporti con il bilancio

Ma tali termini non sono gli unici da monitorare: per l’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006, le aliquote vanno deliberate entro la data di scadenza della deliberazione del bilancio di previsione relativo all’anno interessato (per il 2024, il 15 marzo scorso). Tali deliberazioni, anche se approvate dopo l’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In virtù dell’articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, ciò vale anche per la vigenza dei regolamenti tributari comunali.

Nell’ipotesi di inosservanza di questi ulteriori termini, tariffe, aliquote e regolamenti relativi all’anno precedente si intendono prorogati di anno in anno. Le deliberazioni, inoltre, nel rispetto dell’articolo 124 del Tuel (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali), devono essere pubblicate all’albo pretorio per produrre effetti, se non prevista l’immediata esecutività, dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione nel rispetto del successivo articolo 134.

La mancata adozione del bilancio di previsione entro i termini comporta lo scioglimento del consiglio comunale. In tal caso, in virtù dell’articolo 141, comma 2, del Tuel, il prefetto diffida l’assise comunale ad adempiere in un tempo massimo di 20 giorni. Ma, come chiarito dal dipartimento delle Finanze nella risoluzione 1/Df/2017, anche sulla base delle sentenze del Consiglio di Stato 3808 e 3817 del 2014, nonché della deliberazione 175/2015 della Corte dei Conti Lazio, la diffida prefettizia non contempla il termine per l’approvazione di aliquote e tariffe.


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