Imu 2024, saldo entro lunedì 16 dicembre
Inalterate le regole per calcolare la base imponibile, partendo dalla rendita. Attenzione a variazioni di aliquota e efficacia delle delibere comunali
5' min read
I punti chiave
5' min read
Appuntamento con l’Imu entro oggi lunedì 16 dicembre per il saldo 2024 dovuto dai proprietari dei circa 12 milioni di unità immobiliari tra seconde case (sfitte o locate), negozi, uffici e altri locali affittati, oltre a terreni agricoli ed edificabili. È l’ultimo prima del debutto del prospetto delle aliquote: dal periodo d’imposta 2025, i sindaci potranno diversificare le aliquote nei limiti delle fattispecie individuate dal Dm 6 settembre 2024, con alcune novità sulle deliberazioni.
Il calcolo
Con riferimento al saldo 2024, le regole per il calcolo non cambiano quando l’imposta è dovuta (a disposizione dei lettori c’è anche il calcolatore online): quindi si parte dalla rendita catastale dell’immobile, la si rivaluta del 5%, si moltiplica per il coefficiente di riferimento dell’immobile, si applica l’aliquota e per ottenere il saldo da versare si sottrarre l’acconto già versato a giugno.
I coniugi con residenza in case diverse
Tra le situazioni a cui prestare molta attenzione, ci sono le abitazioni di coniugi residenti in immobili diversi e le aree edificabili. Nel primo caso, la sentenza 209 del 13 ottobre 2022 della Corte costituzionale ha innovato la definizione di abitazione principale, ai fini Imu, per aver dichiarato costituzionalmente illegittime le norme in materia con le quali il legislatore ha attribuito, nel tempo, rilievo alla condizione che l’immobile non solo dovesse rappresentare la residenza anagrafica e la dimora abituale del soggetto passivo d’imposta, ma del suo intero nucleo familiare.
A seguito della pronuncia del giudice delle leggi, pertanto, ove i coniugi (e i familiari in genere) abbiano stabilito residenza anagrafica e dimora abituale in immobili differenti, sul medesimo territorio comunale ovvero in comuni differenti, ogni immobile potrà scontare l’agevolazione fiscale e quindi non è soggetto all’Imu.
Residenza anagrafica e dimora abituale
L’abitazione principale, per esser tale, in virtù dell’articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 160/2019 deve rappresentare al contempo il luogo di residenza anagrafica e di dimora abituale del contribuente. Il requisito della dimora abituale previene comportamenti fraudolenti nel caso in cui il soggetto passivo voglia fruire dell’esenzione facendo valere una sola residenza anagrafica fittizia, come ad esempio in una villa al mare o in montagna. E in tal caso, il rischio di un avviso di accertamento in futuro è piuttosto concreto.

