Diritto di famiglia

Separazione, violare i doveri matrimoniali può causare l’addebito

Per poter dimostrare la colpa non basta venir meno agli obblighi coniugali, ma va accertato anche il nesso causale con la crisi

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Da anni non vivo con mia moglie e lei ne soffre. Purtroppo, ho scoperto che mi ha tradito e voglio chiedere la separazione con addebito a suo carico per aver violato il dovere di fedeltà ma l’avvocato mi ha detto che potrei non ottenere alcun addebito. È vero?

Dimostrare l’avvenuta violazione dei doveri coniugali, tramite l’ascolto di testimoni, l’allegazione di filmati o foto (Corte di appello di Milano 1019/22) non implica necessariamente l’accoglimento della richiesta di addebito. Provata la trasgressione, infatti, il coniuge che voglia ottenere la pronuncia di addebito dovrà provare altresì il collegamento causale tra tale violazione e l’intollerabilità della convivenza. In altre parole, tornando alla sua situazione, non basterà portare al giudice video o immagini dai quali emerga con certezza il tradimento di sua moglie ma occorrerà che lei dimostri anche che quella relazione extraconiugale sia stata concretamente la ragione per cui il vostro matrimonio è finito e non sia, invece, solo la conseguenza di un rapporto già incrinato come sembra essere nel suo caso. Rifiutando a lungo la convivenza matrimoniale, infatti, lei non ha soltanto violato il dovere di coabitazione ma è stato anche il primo a disgregare il rapporto (Corte di appello di Venezia 533/23). L’infedeltà che lamenta, perciò, è conseguenza e non causa di una crisi irrimediabilmente in atto, in un contesto connotato – non da una convivenza formale, che già escluderebbe l’addebito (Tribunale di Salerno 2559/22) – ma da una convivenza inesistente e sofferta dalla signora. Sarà difficile, quindi, che il giudice addebiti a sua moglie la responsabilità per la fine di un matrimonio fantasma. Anzi, negandole presenza, a rischiare l’addebito potrebbe essere lei.
Ma attenzione, non è così semplice ottenere una sentenza di addebito della separazione. Due, sono gli step fondamentali. In primo luogo, occorre fornire al giudice la prova della violazione da parte dell’altro consorte di uno dei doveri coniugali previsti dall’articolo 143, secondo comma, del Codice civile cioè fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione. Viene da sé individuare i comportamenti che più frequentemente motivano l’addebito: violenza psicologica o fisica (episodio tanto grave da fondare l’addebito con un unico evento, marca il Tribunale di Castrovillari 1140/23), aggressioni verbali, esplosioni di rabbia, disinteresse al ménage familiare, sperpero folle per via del gioco compulsivo, mancato sostegno al coniuge in difficoltà, violazione della privacy, ricatto economico, umiliazioni, prevaricazioni. Un ventaglio di ipotesi aperto, inclusivo di ogni lesione all’altrui integrità fisica, morale e sociale.
Dimostrare l’avvenuta violazione dei doveri coniugali, tramite l’ascolto di testimoni, l’allegazione di filmati o foto (Corte di appello di Milano 1019/22) non implica necessariamente l’accoglimento della richiesta di addebito. Provata la trasgressione, infatti, il coniuge che voglia ottenere la pronuncia di addebito dovrà provare altresì il collegamento causale tra tale violazione e l’intollerabilità della convivenza. In altre parole, tornando alla sua situazione, non basterà portare al giudice video o immagini dai quali emerga con certezza il tradimento di sua moglie ma occorrerà che lei dimostri anche che quella relazione extraconiugale sia stata concretamente la ragione per cui il vostro matrimonio è finito e non sia, invece, solo la conseguenza di un rapporto già incrinato come sembra essere nel suo caso.
Rifiutando a lungo la convivenza matrimoniale, infatti, lei non ha soltanto violato il dovere di coabitazione ma è stato anche il primo a disgregare il rapporto (Corte di appello di Venezia 533/23). L’infedeltà che lamenta, perciò, è conseguenza e non causa di una crisi irrimediabilmente in atto, in un contesto connotato – non da una convivenza formale, che già escluderebbe l’addebito (Tribunale di Salerno 2559/22) – ma da una convivenza inesistente e sofferta dalla signora. Sarà difficile, quindi, che il giudice addebiti a sua moglie la responsabilità per la fine di un matrimonio fantasma. Anzi, negandole presenza, a rischiare l’addebito potrebbe essere lei.

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Provocare la rottura non porta sempre a pagare l’assegno

Mio marito era un violento e, separandomi, ho ottenuto una sentenza di addebito nei suoi confronti. Nonostante ciò, mi ritrovo a sostenere da sola tutte le spese perché lui non vuole saperne di aiutarmi. Da quanto mi hanno detto, dall’addebito della separazione deriva in modo automatico il riconoscimento di un assegno per il coniuge non “colpevole”. Ho, quindi, diritto di ottenerlo al più presto?

Non proprio, o meglio, non automaticamente. Contrariamente a quanto si pensi, l’addebito della separazione non comporta sempre e comunque il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge. Serve, infatti, accertare la presenza dei requisiti previsti dal Codice civile e, dunque, la mancanza per il beneficiario di redditi propri adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale e la sussistenza di una disparità economica fra i coniugi. Volta per volta, allora, occorre che il giudice esamini la condizione reddituale del richiedente – lei, nel nostro caso – per accertare di quali entrate disponga, quali siano le sue concrete capacità lavorative e ogni altro elemento utile a fornire un quadro completo della situazione (Cassazione 30412/2022).

Sì al risarcimento del danno morale se c’è lesione di diritti

In passato, mia moglie mi ha tradito e l’ho perdonata per il bene dei nostri figli confidando anche nel fatto che si fosse ravveduta. Alcuni amici, sapendo che lavoro fuori città, mi hanno riferito che frequenta pubblicamente un altro. Così, ho chiesto la separazione con addebito ma secondo loro potrei avere anche un risarcimento. Come dovrei muovermi?

Effettivamente, la pronuncia di addebito non preclude la valutazione da parte del giudice che la violazione del dovere di fedeltà possa dar luogo ad un risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’articolo 2059 c.c. Come prevede la norma e secondo i principi generali, però, spetta a chi agisce per la richiesta di danni provare di aver subìto appunto un danno ingiusto. In pratica, dovrebbe saper dimostrare non solo il comportamento infedele di sua moglie, ma anche il nesso con la vostra crisi e – a fini risarcitori – la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (Tribunale di Bari n. 2322/2022). Tra questi, la salute, se per esempio il tradimento l’abbia fatta cadere in uno stato depressivo, o la reputazione per l’essersi sua moglie esposta in società con l’amante.

Chi non assiste il coniuge malato rischia il carcere

Ho 50 anni e soffro di asma e problemi cardiaci. Di notte ho spesso delle crisi respiratorie che necessitano l’intervento del medico di guardia. Quando accade, però, sono da sola perché mio marito dorme nella casa dei genitori. Posso chiamarlo a ogni ora, mi rassicura, ma credo che sia obbligato a starmi accanto, specie nella malattia. Lei cosa ne pensa?

Intanto, il comportamento di suo marito trasgredisce palesemente i doveri che il Codice civile fissa in capo ad ogni coniuge. In particolare, il dovere di assistenza morale. Assistenza che, faccia attenzione, non riguarda solo la sfera affettiva perché supportare il consorte, soprattutto nelle difficoltà, è un vero e proprio obbligo di legge derivante dal vincolo matrimoniale. Chi vi si sottrae, quindi, non solo trascura il partner ma commette una precisa e grave violazione giuridica rischiando serie conseguenze. Lo si potrà, infatti, sanzionare sia a livello civilistico chiedendo che il giudice pronunci l’addebito della separazione nei suoi confronti, sia a livello penale perché far mancare all’altro vicinanza, conforto e sostegno, nella salute come nella malattia, può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Niente eredità, solo vitalizio al colpevole che ha gli “alimenti”

Sono separata da molti anni da mio marito che, lo scorso mese, ha perso la vita in un incidente stradale. Con sentenza passata in giudicato, il giudice mi addebitò la responsabilità della crisi matrimoniale tanto che percepisco solo gli alimenti vista la mia difficile condizione economica. Non essendo divorziata, ho diritto ad una quota della sua eredità?

No. Mentre il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, quello cui è stata addebitata ha diritto – come prevede l’articolo 548 del Codice civile – soltanto ad un assegno vitalizio. Questo, però, può accadere solamente se al momento dell’apertura della successione godeva, come nel suo caso, degli alimenti a carico del defunto. Il vitalizio, va detto, è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi e non è superiore alla misura della prestazione alimentare goduta.

Casa al genitore affidatario seppur responsabile della crisi

Nel separarmi, ho ottenuto l’addebito nei confronti di mia moglie che negli anni ha violato più volte i doveri coniugali anche in modo abbastanza serio. Lei, però, accampa delle pretese sulla casa familiare chiedendone l’assegnazione nell’interesse dei nostri figli. Io credo che non possa farlo, essendo colpevole del fallimento matrimoniale. Lo conferma?

Invece può farlo. Le sorti della casa familiare, in realtà, non sono legate alla pronuncia di addebito della separazione. Il diritto di abitarla, infatti, spetta al coniuge con il quale vivono i figli minorenni o maggiorenni purché non ancora economicamente autonomi. Di conseguenza, anche il coniuge che sia stato dichiarato responsabile per la fine del matrimonio può vedersi assegnare il tetto coniugale, nonostante sia di proprietà esclusiva dell’altro consorte.
L’intento, del resto, è quello tutelare il preminente interesse della prole a restare nell’abitazione dove è nata e cresciuta e nel medesimo ambiente in cui si è formata, in maniera tale da poterle garantire una continuità di abitudini e di vita che possa tenerla indenne dal trauma di vedersi costretta ad abbandonare le mura domestiche. Nettamente diversa, è ovvio, sarà l’ipotesi in cui una coppia non abbia figli.

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