Separazione, violare i doveri matrimoniali può causare l’addebito
Per poter dimostrare la colpa non basta venir meno agli obblighi coniugali, ma va accertato anche il nesso causale con la crisi
di Selene Pascasi
ai preferiti su Google
6' min read
I punti chiave
6' min read
Da anni non vivo con mia moglie e lei ne soffre. Purtroppo, ho scoperto che mi ha tradito e voglio chiedere la separazione con addebito a suo carico per aver violato il dovere di fedeltà ma l’avvocato mi ha detto che potrei non ottenere alcun addebito. È vero?
Dimostrare l’avvenuta violazione dei doveri coniugali, tramite l’ascolto di testimoni, l’allegazione di filmati o foto (Corte di appello di Milano 1019/22) non implica necessariamente l’accoglimento della richiesta di addebito. Provata la trasgressione, infatti, il coniuge che voglia ottenere la pronuncia di addebito dovrà provare altresì il collegamento causale tra tale violazione e l’intollerabilità della convivenza. In altre parole, tornando alla sua situazione, non basterà portare al giudice video o immagini dai quali emerga con certezza il tradimento di sua moglie ma occorrerà che lei dimostri anche che quella relazione extraconiugale sia stata concretamente la ragione per cui il vostro matrimonio è finito e non sia, invece, solo la conseguenza di un rapporto già incrinato come sembra essere nel suo caso. Rifiutando a lungo la convivenza matrimoniale, infatti, lei non ha soltanto violato il dovere di coabitazione ma è stato anche il primo a disgregare il rapporto (Corte di appello di Venezia 533/23). L’infedeltà che lamenta, perciò, è conseguenza e non causa di una crisi irrimediabilmente in atto, in un contesto connotato – non da una convivenza formale, che già escluderebbe l’addebito (Tribunale di Salerno 2559/22) – ma da una convivenza inesistente e sofferta dalla signora. Sarà difficile, quindi, che il giudice addebiti a sua moglie la responsabilità per la fine di un matrimonio fantasma. Anzi, negandole presenza, a rischiare l’addebito potrebbe essere lei.
Ma attenzione, non è così semplice ottenere una sentenza di addebito della separazione. Due, sono gli step fondamentali. In primo luogo, occorre fornire al giudice la prova della violazione da parte dell’altro consorte di uno dei doveri coniugali previsti dall’articolo 143, secondo comma, del Codice civile cioè fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione. Viene da sé individuare i comportamenti che più frequentemente motivano l’addebito: violenza psicologica o fisica (episodio tanto grave da fondare l’addebito con un unico evento, marca il Tribunale di Castrovillari 1140/23), aggressioni verbali, esplosioni di rabbia, disinteresse al ménage familiare, sperpero folle per via del gioco compulsivo, mancato sostegno al coniuge in difficoltà, violazione della privacy, ricatto economico, umiliazioni, prevaricazioni. Un ventaglio di ipotesi aperto, inclusivo di ogni lesione all’altrui integrità fisica, morale e sociale.
Dimostrare l’avvenuta violazione dei doveri coniugali, tramite l’ascolto di testimoni, l’allegazione di filmati o foto (Corte di appello di Milano 1019/22) non implica necessariamente l’accoglimento della richiesta di addebito. Provata la trasgressione, infatti, il coniuge che voglia ottenere la pronuncia di addebito dovrà provare altresì il collegamento causale tra tale violazione e l’intollerabilità della convivenza. In altre parole, tornando alla sua situazione, non basterà portare al giudice video o immagini dai quali emerga con certezza il tradimento di sua moglie ma occorrerà che lei dimostri anche che quella relazione extraconiugale sia stata concretamente la ragione per cui il vostro matrimonio è finito e non sia, invece, solo la conseguenza di un rapporto già incrinato come sembra essere nel suo caso.
Rifiutando a lungo la convivenza matrimoniale, infatti, lei non ha soltanto violato il dovere di coabitazione ma è stato anche il primo a disgregare il rapporto (Corte di appello di Venezia 533/23). L’infedeltà che lamenta, perciò, è conseguenza e non causa di una crisi irrimediabilmente in atto, in un contesto connotato – non da una convivenza formale, che già escluderebbe l’addebito (Tribunale di Salerno 2559/22) – ma da una convivenza inesistente e sofferta dalla signora. Sarà difficile, quindi, che il giudice addebiti a sua moglie la responsabilità per la fine di un matrimonio fantasma. Anzi, negandole presenza, a rischiare l’addebito potrebbe essere lei.
Provocare la rottura non porta sempre a pagare l’assegno
Mio marito era un violento e, separandomi, ho ottenuto una sentenza di addebito nei suoi confronti. Nonostante ciò, mi ritrovo a sostenere da sola tutte le spese perché lui non vuole saperne di aiutarmi. Da quanto mi hanno detto, dall’addebito della separazione deriva in modo automatico il riconoscimento di un assegno per il coniuge non “colpevole”. Ho, quindi, diritto di ottenerlo al più presto?
Non proprio, o meglio, non automaticamente. Contrariamente a quanto si pensi, l’addebito della separazione non comporta sempre e comunque il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge. Serve, infatti, accertare la presenza dei requisiti previsti dal Codice civile e, dunque, la mancanza per il beneficiario di redditi propri adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale e la sussistenza di una disparità economica fra i coniugi. Volta per volta, allora, occorre che il giudice esamini la condizione reddituale del richiedente – lei, nel nostro caso – per accertare di quali entrate disponga, quali siano le sue concrete capacità lavorative e ogni altro elemento utile a fornire un quadro completo della situazione (Cassazione 30412/2022).
Sì al risarcimento del danno morale se c’è lesione di diritti
In passato, mia moglie mi ha tradito e l’ho perdonata per il bene dei nostri figli confidando anche nel fatto che si fosse ravveduta. Alcuni amici, sapendo che lavoro fuori città, mi hanno riferito che frequenta pubblicamente un altro. Così, ho chiesto la separazione con addebito ma secondo loro potrei avere anche un risarcimento. Come dovrei muovermi?




