Diritto di impresa

Società benefit e nuovi possibili orizzonti di armonizzazione europea

La Commissione europea dovrebbe favorire l’esistenza di diverse forme associative e lasciarle competere sul mercato

URSULA VON DER LEYEN PRESIDENTE COMMISSIONE EUROPEA

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Negli ultimi anni c’è stata una proliferazione di nuove forme organizzative ibride. Tra queste, il modello di maggior successo è la benefit corporation statunitense, archetipo delle società a duplice scopo – di lucro e di beneficio – il cui fine, oltre alla produzione di utili, è quello di ridurre le esternalità negative e generare esternalità positive per l’ambiente e la comunità in cui operano.

In Italia, la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha disciplinato le società benefit. Società che, oltre allo scopo di lucro, perseguono anche uno o più scopi di beneficio comune indicati nell’ambito della clausola dell’oggetto sociale, operando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente, e la cui gestione è volta al bilanciamento degli interessi dei soci e degli stakeholder coinvolti dall’attività sociale.

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La circolazione del modello della benefit corporation ha coinvolto non solo l’ordinamento italiano, primo al mondo a seguire l’esempio statunitense, ma anche altri ordinamenti. In Europa, modelli analoghi sono stati introdotti in Francia nel 2019 (société à mission) e in Spagna nel 2022 (sociedades de beneficio e interés común).

La maggiore innovazione del modello for-benefit è quella di porre un limite interno allo scopo di lucro e alla logica della massimizzazione del valore per l’azionista, internalizzando nell’oggetto sociale il raggiungimento di obiettivi ambientali e sociali, che divengono giuridicamente vincolanti per la società e gli amministratori.

Nonostante le società for-benefit siano oggi presenti in diversi Stati membri, a livello europeo è assente una disciplina armonizzata in materia, che potrebbe rivelarsi utile sotto diversi aspetti e sarebbe in linea con la Dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea, che vuole un’Unione più competitiva, produttiva, innovativa e sostenibile. Come risultato, contribuirebbe alla creazione di un quadro giuridico allo stesso tempo coerente e chiaro: coerente, perché valido per tutte le imprese europee orientate alla sostenibilità, a prescindere dalle loro dimensioni (piccole e medie imprese perlopiù escluse dalla normativa europea in materia); chiaro in termini di responsabilità, trasparenza, controlli e “dovere di agire” degli amministratori per la realizzazione dello scopo benefit. Un modello europeo di società a duplice scopo potrebbe poi facilitare gli investimenti transfrontalieri nel settore e contribuire, in una prospettiva globale, allo sviluppo di un forte “quarto settore” europeo.

La normativa potrebbe prendere forma dalle leggi esistenti, come quella italiana, ed essere realizzata attraverso la regolamentazione di un modello ibrido europeo uniforme (una società benefit europea), o con una direttiva che imponga agli Stati membri l’introduzione di società a duplice scopo a livello nazionale.

Gli aspetti essenziali della disciplina europea dovrebbero ricalcare le caratteristiche fondamentali su cui convergono le normative esistenti, ovvero: lo scopo sociale plurimo (di lucro e di beneficio comune); i particolari standard di condotta degli amministratori (tenuti a bilanciare gli interessi della società, degli azionisti, degli altri stakeholder e il perseguimento del beneficio comune indicato in statuto); la trasparenza dell’impatto sociale e ambientale dell’impresa, con pubblicazione di un report annuale sottoposto a controllo esterno (standard di valutazione esterni o certificazione del report da parte di organizzazioni indipendenti); l’assenza di incentivi fiscali; la coesistenza di meccanismi di controllo privatistici (azioni di responsabilità verso gli amministratori, o controllo societario interno sul perseguimento degli scopi benefit affidato ad uno organo ad hoc) e pubblicistici (controlli affidati ad autorità pubbliche).

L’introduzione di una forma organizzativa ibrida europea sembra ad oggi più realistica rispetto ad una riforma generale dei doveri degli amministratori che richiede un consenso politico difficile da raggiungere, come dimostrato dalla eliminazione di tale previsione della Direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, ora sottoposta a revisione nell’ambito della cosiddetta “legge omnibus”.

La Commissione europea potrebbe prendere l’iniziativa di favorire l’esistenza di diverse forme associative – tra cui le società a duplice scopo – e lasciarle competere sul mercato, oggi sempre più attento alle performance ambientali e sociali.

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