Società benefit e nuovi possibili orizzonti di armonizzazione europea
La Commissione europea dovrebbe favorire l’esistenza di diverse forme associative e lasciarle competere sul mercato
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Negli ultimi anni c’è stata una proliferazione di nuove forme organizzative ibride. Tra queste, il modello di maggior successo è la benefit corporation statunitense, archetipo delle società a duplice scopo – di lucro e di beneficio – il cui fine, oltre alla produzione di utili, è quello di ridurre le esternalità negative e generare esternalità positive per l’ambiente e la comunità in cui operano.
In Italia, la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) ha disciplinato le società benefit. Società che, oltre allo scopo di lucro, perseguono anche uno o più scopi di beneficio comune indicati nell’ambito della clausola dell’oggetto sociale, operando in maniera responsabile, sostenibile e trasparente, e la cui gestione è volta al bilanciamento degli interessi dei soci e degli stakeholder coinvolti dall’attività sociale.
La circolazione del modello della benefit corporation ha coinvolto non solo l’ordinamento italiano, primo al mondo a seguire l’esempio statunitense, ma anche altri ordinamenti. In Europa, modelli analoghi sono stati introdotti in Francia nel 2019 (société à mission) e in Spagna nel 2022 (sociedades de beneficio e interés común).
La maggiore innovazione del modello for-benefit è quella di porre un limite interno allo scopo di lucro e alla logica della massimizzazione del valore per l’azionista, internalizzando nell’oggetto sociale il raggiungimento di obiettivi ambientali e sociali, che divengono giuridicamente vincolanti per la società e gli amministratori.
Nonostante le società for-benefit siano oggi presenti in diversi Stati membri, a livello europeo è assente una disciplina armonizzata in materia, che potrebbe rivelarsi utile sotto diversi aspetti e sarebbe in linea con la Dichiarazione di Budapest sul nuovo patto per la competitività europea, che vuole un’Unione più competitiva, produttiva, innovativa e sostenibile. Come risultato, contribuirebbe alla creazione di un quadro giuridico allo stesso tempo coerente e chiaro: coerente, perché valido per tutte le imprese europee orientate alla sostenibilità, a prescindere dalle loro dimensioni (piccole e medie imprese perlopiù escluse dalla normativa europea in materia); chiaro in termini di responsabilità, trasparenza, controlli e “dovere di agire” degli amministratori per la realizzazione dello scopo benefit. Un modello europeo di società a duplice scopo potrebbe poi facilitare gli investimenti transfrontalieri nel settore e contribuire, in una prospettiva globale, allo sviluppo di un forte “quarto settore” europeo.

