La figlia del clan racconta la ’ndrangheta a caccia della libertà
di Raffaella Calandra
di Patrizia Maciocchi
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«L’idea che Biot avesse consegnato al diplomatico russo documenti non coperti da segreto risulta remota e priva di ogni sostegno concreto, oltre a porsi al di fuori di una proiezione razionalmente credibile». Lo scrive la Cassazione fornendo le motivazioni (sentenze 13649-13650) sulle quali si basa la conferma della custodia cautelare in carcere di Walter Biot. Il capitano di fregata arrestato dai carabinieri del Ros un anno fa con l’accusa di spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di cinquemila euro. I giudici di legittimità respingono la tesi della difesa, secondo la quale i documenti ceduti, in una card-SD, al diplomatico russo, Ostroukhov Dmitry il 30 marzo 2021 incontrato in parcheggio, non fossero segreti, nè avessero classificazioni che li rendevano non ostensibili. E questo perchè, anche se Biot prestava servizio presso lo Stato maggiore della difesa, lo faceva in un settore “non classificato” e dunque in una postazione di lavoro che non gli consentiva l’accesso ai documenti “classificati”. All’interno della sim - si legge nel verdetto - «erano rinvenute 181 fotografie di documenti e immagini tratte dal video di un computer ed eseguite con uno smartphone S9, modello identico a quello sequestrato presso l’abitazione di Biot».
La Suprema corte precisa, al contrario, che alla luce degli accertamenti effettuati dai Ros, delle notizie rivelate da Biot 47 erano “Nato secret”, 57 “Nato confidential” e 9 con classifica “riservatissimo”. Un livello di segretezza desunto dalla classificazione e dal ruolo svolto dal ricorrente che, ad avviso degli inquirenti, disponeva di un nulla osta di segretezza di grado elevato. Si trattava, scrivono i giudici, «di atti ai quali aveva avuto accesso Walter Biot, alla luce della sua qualifica, che godeva di lasciapassare in termini massimi ed era incardinato nello Stato Maggiore, ove si occupava delle operazioni militari estere e della polizia militare internazionale».
Un procedimento a due vie quello che riguarda il capitano di fregata, nei confronti del quale procedono sia la procura di Roma che - nell’inchiesta della pm Gianfederica Dito coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino - contesta le accuse di spionaggio, rivelazione di segreto di Stato e corruzione, sia la procura militare, guidata da Antonio Sabino, che persegue Biot per rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato e comunicazioni all’estero di notizie non segrete nè riservate. E la Suprema corte conferma «la diversità delle due incriminazioni l’una attuata con finalità politica e l’altra militare, con possibile autonoma rilevanza giuridica dello spionaggio o della semplice consegna di atti o documenti riservati attuati con fini diversi. Le finalità finiscono per connotare la condotta e non per caratterizzare il movente dell’agire individuale».
La Cassazione sottolinea, infatti che «L’articolo 257 del codice penale rubricato come spionaggio politico o militare incrimina la condotta di chi a scopo di spionaggio politico militare si procura notizie che, nell’interesse della sicurezza dello Stato comunque nell’interesse politico, interno o internazionale, devono rimanere segrete. L’articolo 88 del codice penale militare di pace sanziona la condotta del militare che allo scopo di darne comunicazione ad uno Stato estero si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato che devono rimanere segrete. La lettura delle disposizioni lascia emergere un quadro precettivo non perfettamente sovrapponibile». La norma del codice penale ordinario prevede un perimetro di maggiore ampiezza rispetto a quello contemplato dalla norma militare, si sottolinea nella sentenza, «discorso non dissimile vale per la rivelazione di segreti di Stato». Si comprende dunque come l’elemento di discrimine tra le due condotte si incentra sulle finalità, anche politica del procacciamento delle notizie riservate, che vengono appunto rivelate cedute dal singolo agente e come il paradigma legale descritto da ciascuna di esse abbia ambito operativo diverso. «Non si tratta, dunque - scrivono i giudici di Cassazione - di condotta posta in essere al solo fine di spionaggio militare, ma di un’azione poste in essere anche per finalità politiche con conseguente esclusione della definizione dei rapporti tra norme della possibilità di collegarli alla categoria della lex specialis che prevarrebbe su quella generale fissata dal codice penale ordinario». Per la Suprema corte è dunque corretta la doppia incriminazione davanti al giudice penale ordinario e al giudice militare perchè le due giurisdizioni puniscono fatti diversi.
Dalla Suprema corte viene respinta al mittente anche l’eccezione sulla violazione del diritto di difesa dell’indagato per aver «il Giudice esaminato ed emesso la misura impiegando atti dal cui esame era stata estromessa la difesa». Un vulnus che la Cassazione esclude perché la valutazione del Gip non è fondata «sulla sola visione delle immagini, ma su quanto attestato, in atti fidefacenti, dalla polizia giudiziaria». Né sembra plausibile «che la polizia giudiziaria che aveva redatto l’informativa possa avere introdotto aspetti non veritieri sulla natura degli atti». Esclusa anche l’impossibilità di utilizzare in sede penale le videoriprese effettuate con telecamere installate sul luogo di lavoro di Biot. Sul punto la Cassazione si rifà a quanto affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità che ha aperto alla possibilità di usare le immagini “catturate” sul posto di lavoro anche in assenza di un accordo con i sindacati, quando è in gioco il patrimonio aziendale. Nello specifico era in gioco di più.