Stalking, condanna con due episodi molesti o l’invio di alcuni sms minacciosi
La vittima deve provare che gli atti persecutori le hanno causato uno stato di ansia o di paura o l’hanno costretta a cambiare abitudini
di Selene Pascasi
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I punti chiave
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Due episodi di molestie, anche concentrati in un arco di tempo breve. O uno scambio di sms minacciosi, per quanto non seguito da un incontro fisico. Si tratta di fatti che, se spaventano la vittima o la costringono a cambiare abitudini, possono integrare il reato di stalking. È quanto emerge dall’analisi delle recenti pronunce dei giudici.
Il reato di stalking, previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale, punisce (con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi) chi, con condotte reiterate, minacci o molesti una persona in modo da causare un continuo e grave stato di ansia o paura o un fondato timore per l’incolumità propria o dei suoi cari, tanto da farle cambiare routine. Pena più alta se si bersaglia il coniuge, anche separato o divorziato, una persona con cui si è o si è stati legati sentimentalmente, minori, donne incinte, disabili o se si usino mezzi informatici, telematici, oppure armi o travisamenti.
A segnare i confini del reato di stalking è la giurisprudenza. Il punto chiave è la prova di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma.
Quando ricorre il reato
Scatta lo stalking per chi consapevolmente minacci di morte la donna con cui aveva interrotto i rapporti inviandole sms quotidiani e lasciandole scritte murali offensive vicino al Sert frequentato (Corte d’appello di Ancona 642/2020).
Anche l’ingiuria, una delle forme più frequenti di molestia, può sfociare nello stalking se posta in essere in pubblico o alla presenza di più persone essendo in quelle circostanze idonea a incidere «dolorosamente e fastidiosamente» sulla condizione psichica della vittima (Cassazione 1172/2021).

