Stampa e intercettazioni, l’interesse pubblico vince sulla reputazione
Il giornalista ha anche il diritto a non svelare la fonte che gli ha trasmesso il contenuto delle trascrizioni
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I punti chiave
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La pubblicazione di notizie di interesse pubblico prevale sul diritto alla reputazione e il giornalista ha diritto a non svelare la fonte che gli ha trasmesso il contenuto delle trascrizioni di alcune intercettazioni su un procedimento penale di interesse generale.
La vicenda e il ricorso a Strasburgo
Lo ha stabilito la Corte di Strasburgo con la sentenza Kajganic contro Serbia depositata l’8 ottobre (n. 27958/16) con la quale è stato respinto il ricorso di un’avvocata secondo cui i giudici nazionali non avevano tutelato il suo diritto alla reputazione facendo prevalere, invece, il diritto del giornalista ad informare.
Su un settimanale era stato pubblicato un articolo intitolato «Soci, avvocati e vecchi amici», affiancato dalla fotografia della ricorrente, legale di un uomo accusato di essere coinvolto nell’assassinio, nel 2003, dell’ex primo ministro serbo. Nell’articolo si dava conto dei tentativi della donna di far ottenere al cliente uno status privilegiato come testimone riportando la trascrizione delle intercettazioni telefoniche.
La legale aveva citato in giudizio il giornalista chiedendo un risarcimento di 750.000 dinari serbi per danni alla reputazione. In primo grado aveva ottenuto un indennizzo, ma i giudici di appello avevano ribaltato il verdetto accertando che il giornalista aveva svolto in modo professionale la propria attività, che la notizia era di interesse pubblico e che l’articolo non riguardava la vita privata dell’avvocata.
La Corte costituzionale, anche grazie all’articolo 10 della Convenzione europea che assicura il diritto alla libertà di stampa, aveva condiviso l’impostazione dei giudici di appello.

