Giustizia e libertà di stampa

Stop alla pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, ovvero come guarire un male con la medicina sbagliata

Approvata dalla Camera una norma che vieta di pubblicare, in tutto o in parte, le ordinanze finché non siano concluse le indagini preliminari o l'udienza preliminare. Ecco perchè si è deciso di intervenire su una questione cruciale per la libertà di stampa e perchè questo intervento avrebbe un sicuro effetto negativo

di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani

Aggiungi Il Sole 24 Ore
ai preferiti su Google
(Pierpaolo Scavuzzo / AGF)

3' min read

3' min read

Il 19 dicembre, la Camera ha approvato una norma che vieta di pubblicare, in tutto o in parte, le ordinanze di custodia cautelare. Alcuni giornalisti l’hanno subito battezzata, con un’espressione invero abusata, “legge bavaglio”. Da varie parti della politica si è invece brindato a un principio di civiltà, che salvaguarderebbe l’indagato da linciaggi mediatici.

Come spesso accade, le semplificazioni non aiutano a capire e dunque cerchiamo di comprendere come mai si è deciso di intervenire su una questione cruciale per la libertà di stampa, i diritti degli indagati e, più in generale, il controllo da parte dei media del potere giudiziario.

Loading...

Norma inserita nella legge di delegazione europea

Occorre iniziare dal disegno di legge in cui è stata “infilata” questa nuova norma, la legge di delegazione europea. Si tratta di quel provvedimento, approvato ciclicamente, con cui il Parlamento delega il Governo a recepire le regole prodotte dall’Unione, specie per dare attuazione alle direttive in scadenza; un testo ampio e composito, che con certezza passa l’esame dell’aula. Oramai quasi per prassi, inoltre, il secondo ramo del Parlamento si limita a ratificare il testo approvato dal primo, senza mutare una virgola.

In questo quadro, un parlamentare di Azione, che un anno fa aveva presentato un disegno di legge in materia rimasto nei cassetti di Monte Citorio, ha approfittato delle divisioni della maggioranza sul punto per inserire un ulteriore criterio, non previsto nel testo originario: il divieto di pubblicazione integrale o per estratto dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari o l’udienza preliminare. Tale introduzione, stando ai proponenti, garantirebbe una migliore attuazione della direttiva del 2016 sulla presunzione di innocenza, e integrerebbe il d.lgs. n. 188 del 2021 di attuazione della menzionata direttiva.

Gli effetti concreti del divieto

Quale sarà l’effetto concreto di questa nuova norma? Nel brevissimo periodo nessuno: l’approvazione non cambierà immediatamente le regole di pubblicazione delle ordinanze, ma consentirà al Governo di varare entro sei mesi un decreto legislativo in linea con il principio in questione. E, poiché quest’ultimo è abbastanza preciso, possiamo pronosticare quale sarà il regime presto in vigore.

L’intervento intenderebbe guarire un male con la medicina sbagliata, che rischia di generare un effetto collaterale più nefasto della patologia.

Il divieto di diffondere il testo dei provvedimenti restrittivi è volto a evitare la propalazione della decisione assunta da un gip sulla base di indagini, magari nemmeno concluse. Col rischio che la reputazione dell’indagato sia condizionata da risultati parziali, a volte smentiti dal dibattimento.

Ora, se si ritiene che della custodia cautelare venga fatto un uso eccessivo, il legislatore è su questo fronte che dovrebbe intervenire, non limitarsi a impedire la diffusione del provvedimento che la dispone. Inoltre, vietare i virgolettati non esclude la possibilità di divulgare il contenuto, impone soltanto perifrasi, con gli equivoci che esse favoriscono.

La presentazione dell’arrestato come un soggetto il cui destino è irrimediabilmente segnato in senso colpevolista, se accompagnata da narrazioni false o mistificazioni, deve essere, come tutti gli illeciti in materia di stampa, non prevenuta, ma sanzionata in sede deontologica, civile e penale, qualora ve ne siano i presupposti.

La norma che verrà, invece, avrebbe un sicuro effetto negativo: impedirebbe all’opinione pubblica di controllare il potere giudiziario (il più terribile e odioso), proprio in uno dei frangenti in cui è esercitato nel modo insieme più violento e meno garantito, quando comprime la libertà prima di un giudizio definitivo. In questo momento delicatissimo la trasparenza deve essere massima, a patto, certo, che alla trasparenza si accompagni un’informazione corretta.

Imporre il silenzio, viceversa, è la forma più rozza e brutale di rifiuto di ogni bilanciamento fra i molti diritti in campo quando si tratta di cronaca giudiziaria.

Copyright reserved ©
Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti