Sull’ergastolo ostativo un dibattito tra giuristi
Il prossimo 22 ottobre la Corte Costituzionale è chiamata a decidere di nuovo sulla legittimità dell’istituto. In attesa della decisione, apriamo il dibattito invitando al confronto studiosi e operatori della diritto
di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani
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Il tema dell’ergastolo ostativo nei giorni scorsi è passato dall’occupare solo le pagine delle riviste giuridiche a trovare spazio anche sulle pagine della stampa quotidiana. Lo spunto è stato dato il 7 ottobre dalla Grande Camera della Corte europea, che ha respinto il ricorso del governo italiano contro la decisione del 13 giugno scorso con cui la Prima Sezione (caso Marcello Viola c. Italia n°2) aveva accertato la violazione della dignità umana, desumibile dall’art. 3 CEDU dell’ergastolo ostativo in quanto esso «limita eccessivamente la prospettiva di rilascio dell’interessato e la possibilità di riesame della pena. Pertanto, questa pena perpetua non può essere qualificata come comprimibile ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione».
Il ricorso era stato presentato da un ergastolano ostativo a cui i giudici nazionali avevano rifiutato la misura della liberazione condizionale per la mancata collaborazione con la giustizia, ritenuta possibile e rilevante nel caso di specie, benché quest’ultimo si professasse da sempre innocente.
Come noto, nel nostro ordinamento l’ergastolo è la sanzione detentiva perpetua, ovvero la galera a vita. Tuttavia, nel tempo sono state introdotte disposizioni premiali grazie alle quali il condannato meritevole può usufruire di benefici. Dopo 10 anni può essere ammesso ai permessi premio, dopo 20 alla semilibertà e dopo 26 alla libertà condizionale.
Termini, questi, che possono essere diminuiti di 45 giorni ogni semestre se il detenuto partecipa positivamente al trattamento penitenziario. Così, ad esempio, i 26 anni per la libertà condizionale possono ridursi a 21.
Tali benefici sono stati introdotti poiché, per l’art. 27 della Costituzione, tutte le pene «devono tendere alla rieducazione del condannato». È poi noto che i reati diminuiscono e la recidiva cala se le pene non sono draconiane ma certe e, soprattutto, se vi sono seri percorsi di risocializzazione.
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