Ai e quadro giuridico

«Supportare le Pmi nello sviluppo dell’Ai, servono misure e risorse ad hoc»

Parla Paola Severino, presidente della Luiss School of Law. Colmare il «responsability gap» se l'algoritmo agisce in modo imprevedibile

di Simona Rossitto

Paola Severino, presidente della Luiss School of Law

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Misure a supporto della transizione digitale, assicurando le risorse necessarie alle Pmi «per implementare il funzionamento dell’Ai e per assumere e formare personale qualificato». E’ questa secondo Paola Severino, presidente della Luiss School of Law, la ricetta da affiancare all’Ai Act e agli altri provvedimenti normativi nazionali per permettere alle piccole e medie imprese, che costituiscono il grosso del nostro tessuto imprenditoriale, di tenere il passo della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Dopo l’Ai Act, il quadro normativo va completato, prosegue Severino nell’intervista a GENerAzione Ai, Osservatorio sull’intelligenza artificiale frutto della collaborazione tra Il Sole 24 Ore Radiocor e Accenture. «È compito dei legislatori nazionali – spiega - riflettere sul ruolo da attribuire ai sistemi algoritmici nei diversi ambiti in cui essi si prestano a essere impiegati, ed elaborare le condizioni che rendano eventuali utilizzi compatibili con le regole dei singoli ordinamenti».

Quanto alla necessità o meno di pensare ad altre categorie del diritto per regolare gli effetti dell’uso dell’Ai, Severino distingue tra i vari casi; in quello in cui l’algoritmo agisce in modo autonomo e imprevedibile, potrebbe infatti verificarsi «un responsibility gap, e occorre riflettere su come risolvere il problema». Tra le soluzioni prospettate, l’elaborazione di meccanismi di imputazione volti a distribuire più razionalmente il carico sanzionatorio nella catena produttiva e distributiva dei sistemi di Ai.

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Professoressa, come giudica le norme pensate dall’Europa per gestire la rivoluzione Ai? E guardando in particolare ai risvolti per il tessuto imprenditoriale italiano, formato in gran parte da Pmi che in genere hanno problemi a investire e a reperire le competenze necessarie per gestire il cambiamento? 

Ci sono già stati molti commenti su queste norme: da quelli positivi di chi plaude alla tempestività della iniziativa a quelli di chi dice che “si è messo il carro davanti ai buoi”, regolamentando il fenomeno ben prima che lo sviluppo di esso fosse stato programmato e intrapreso in sede europea, controbilanciando le ingenti risorse investite da grandi Paesi come la Cina e l’America. L’utilizzo dell’Ai nelle Pmi e nelle start-up è uno dei temi affrontati dal legislatore europeo, che ha dedicato un intero capo dell’Ai Act alle “misure a sostegno dell’innovazione”, rivolgendo particolare attenzione a queste categorie. La principale soluzione adottata si identifica nella creazione delle cosiddette sandbox, ovverosia appositi spazi di sperimentazione normativa, alle quali Pmi e start-up possono accedere con alcune facilitazioni. La scelta appare apprezzabile, ma i dati ci dicono che nel nostro Paese la spesa nel settore Ai da parte delle Pmi rimane limitata; bisogna dunque continuare a prevedere misure a supporto della ‘transizione digitale’, assicurando risorse per implementare il funzionamento dell’Ai e per assumere e formare personale qualificato.

C’è cioè il rischio che le norme siano state pensate da un punto di vista teorico e non calate sull’operatività effettiva? Se fosse così come si potrebbe rimediare? 

Certamente, si tratta del rischio messo in luce proprio da chi assume un atteggiamento critico e che si sviluppa nella considerazione che non si può regolamentare un fenomeno il cui sviluppo, peraltro rapidissimo, non è ancora pienamente tracciabile. La paventata conseguenza sarebbe quella di aver creato un sistema normativo incompleto, e quindi destinato a coprire soltanto una parte minima del fenomeno, lasciando scoperta proprio la parte più rischiosa di esso, perché più esposta a innovazioni speculative e incontrollabili. Si tratta di un problema che, d’altronde, spesso caratterizza i rapporti tra diritto ed evoluzione tecnologica, e che qui si ripropone. Le prescrizioni dell’Ai Act, quale espressione di una legislazione di carattere orizzontale per i vari sistemi di Ai, potrebbero rimediare alle problematiche connaturate a tali sistemi che ormai ben conosciamo (qualità dei dati, opacità, etc.); tuttavia, l’Ai Act non contiene la disciplina dell’uso concreto di questi strumenti, e rappresenta, dunque, solo un segmento del lungo percorso che ci attende. È compito dei legislatori nazionali riflettere sul ruolo da attribuire ai sistemi algoritmici nei diversi ambiti in cui essi si prestano a essere impiegati, ed elaborare le condizioni che rendano eventuali utilizzi compatibili con le regole dei singoli ordinamenti. L’Italia, in tal senso, ha già approvato un disegno di legge che prevede la regolamentazione dell’uso dell’Ai in vari settori e contiene alcune deleghe legislative per l’adeguamento della normativa nazionale all’Ai Act.

Uno dei grandi temi che pone l’avvento dell’intelligenza artificiale è inoltre quello della responsabilità giuridica. Di chi è la responsabilità nell’uso dell’Ai; del creatore dell’algoritmo, dello sviluppatore, o dell’uomo che lo applica? 

Bisogna distinguere i casi in cui l’algoritmo operi in modo totalmente autonomo e del tutto imprevedibile – sia per il creatore dello strumento, sia per lo sviluppatore, sia per l’utilizzatore –, da quelli in cui difettino tali caratteristiche, specie dove l’algoritmo operi sotto un controllo diretto dell’uomo. Per questo secondo caso possono operare, pure sotto il profilo penalistico, le tradizionali categorie del ‘danno da prodotto’; a seconda della tipologia di evento che si verifica, è possibile responsabilizzare direttamente i diversi soggetti della ‘catena’. Nel primo caso, invece, potrebbe verificarsi un responsibility gap, e occorre riflettere su come risolvere il problema. Le soluzioni prospettate sono molte: da quella più pioneristica, legata a una responsabilità diretta dell’Ai, su cui molti studiosi si dicono però scettici; sino alla elaborazione, partendo da categorie note, di meccanismi di imputazione volti a distribuire più razionalmente il carico sanzionatorio nella catena produttiva e distributiva dei sistemi di Ai, valorizzando il ruolo non solo della persona fisica, ma anche dell’ente collettivo.

Ci sono, più in generale, nel nostro ordinamento le categorie necessarie per affrontare questa problematica oppure ne vanno create altre? 

Nel nostro ordinamento siamo già riusciti a creare forme di attribuzione della responsabilità fortemente innovative, passando dai meccanismi originari di addebito basati sulla rimproverabilità della persona fisica all’interno di strutture organizzative complesse, a forme originali di responsabilità ‘diretta’ della persona giuridica per carenza di presidi preventivi rispetto agli illeciti d’impresa. Come dicevo, nel campo dell’AI appare indispensabile portare avanti la riflessione sui possibili schemi di attribuzione della responsabilità tenendo presenti le caratteristiche delle tecnologie in rilievo e il ruolo rivestito non solo dalle persone fisiche, ma anche dalle corporation.

Un fenomeno come quello dell’Ai può essere regolato efficacemente a livello europeo e nazionale? O necessiterebbe di norme e principi etici condivisi a livello globale, considerando che i soggetti che sviluppato l’Ai sono per la maggior parte multinazionali che lavorano a livello globale? 

Credo fermamente che le normative dei singoli Stati e quelle europee debbano necessariamente essere accompagnate da forme di regolamentazione ben più globalizzate. La portata dei principi etici che devono presiedere allo sviluppo dell’intelligenza artificiale esige che, di fronte a scelte che coinvolgono e rischiano di travolgere interessi di alto profilo e di estesa portata (penso all’uso in scenari di guerra, o in contesti che possano ledere diritti umani o interessi legati alla tutela della privacy), la regolamentazione sia uniformemente orientata alla tutela di tali principi. In questo senso, mi pare di interesse, nella ricerca di un punto di equilibrio tra innovazione e garanzie, l’adozione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. Si tratta del primo trattato internazionale giuridicamente vincolante in materia, relativo a tutte le attività inerenti al ciclo di vita di un sistema di Ai, che si pone in scia con l’Ai Act e presenta un focus sulla tutela dei diritti delle persone, delle istituzioni e dei processi democratici, nonché della rule of law.

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