Tassa sugli extraprofitti aziende energetiche, il Tar invia alla Consulta
Il Tar del Lazio rinvia alla Corte costituzionale il contributo straordinario dovuto dalle società energetiche. Dubbi di legittimità costituzionale su base di calcolo e indeducibilità della tassa
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Il contributo straordinario sugli extraprofitti delle società energetiche finisce davanti alla Corte costituzionale. Il Tar Lazio, infatti, ha rimesso alla Consulta l’esame delle disposizioni sul contributo 2023 sugli extraprofitti delle aziende energetiche.Con sette ordinanze il giudice amministrativo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sulle norme della prima legge di bilancio del governo Meloni (legge n. 197 del 2022), con cui è stato previsto il pagamento di un «contributo di solidarietà temporaneo» sui cosiddetti extraprofitti degli operatori del settore energetico. Tra i ricorrenti che hanno ottenuto il rinvio della tassa all’esame della Consulta spicca anche Giulio Tremonti che, con gli studi Cintioli e Associati (prof. Fabio Cintioli e Avv. Paolo Giugliano) e Tremonti Piccardi Romagnoli e Associati (Prof. Giulio Tremonti e Avv. Giuseppe Pizzonia), hanno sostenuto le richieste di illegittimità del contributo straordinario avanzate da un primario operatore del settore elettrico.
Le questioni sollevate
Le ordinanze hanno prospettato la possibile violazione del regolamento europeo n. 1854 del 2022, poiché la legge di bilancio ha previsto che il contributo debba essere pagato anche dagli operatori diversi da quelli indicati da questo regolamento. Inoltre, il contributo richiesto avendo natura tributaria, per il Tar ci potrebbero essere questioni di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Dubbi sui criteri di calcolo e l’indeducibilità
Le criticità per il giudice amministrativo di primo grado sono soprattutto nelle disposizioni che fissano i criteri di calcolo della base imponibile del contributo, così come in quelle che hanno precisato cosa debba essere inteso come effettivi extraprofitti come presupposto del contributo (anche tenuto conto della riespansione dei consumi nell’epoca post-covid) ed in quelle che hanno previsto la non deducibilità del contributo, potendosi ravvisare così una doppia tassazione.
A chiedere la rimessione alla Corte costituzione del giudizio di legittimità sul contributo di solidarietà, informano in una nota, sono stati gli studi Cintioli e Associati (prof. Fabio Cintioli e Avv. Paolo Giugliano) e Tremonti Piccardi Romagnoli e Associati (Prof. Giulio Tremonti e Avv. Giuseppe Pizzonia), «per conto di un primario operatore del settore elettrico».
«Nella relativa ordinanza, nel confermare la propria giurisdizione in materia, il Tar ha ritenuto fondate le argomentazioni di merito formulate dalla ricorrente, evidenziando contrasti con la normativa dell’Unione europea e con la Carta costituzionale».

