Private school: the other parent is also liable for the fees
As far as the judges are concerned, the only deciding factor is whether the decision was made in the child’s best interests
La Corte di Cassazione (ordinanza 23946/2026) ha chiarito che il genitore può essere chiamato a pagare la sua quota delle spese scolastiche sostenute dall’ex anche senza un preventivo accordo, quando la scelta è nell’interesse del figlio, utile e compatibile con il tenore di vita della famiglia. Dire “non avevo dato il consenso” non basta a evitare il conto.
I fatti
La vicenda riguarda un padre chiamato a rimborsare il 50% delle spese sostenute dalla madre, compresa la retta dell’istituto scolastico del figlio...
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