Cassazione

Tra negozi e e-commerce c'è concorrenza: regole da rispettare

Concorrenza sleale tra affiliati se si usano informazioni sulle offerte del negozio per giocare al ribasso online

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I punti chiave

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Scatta la concorrenza sleale tra affiliati se, si usano informazioni riservare sulle offerte del negozio, per giocare al ribasso online. La Cassazione, con la sentenza 626, sgombra il campo dalla tesi, sostenuta dai giudici sia in primo grado sia in appello, secondo la quale tra punti vendita “fisici” e commercio web non ci sarebbe un rapporto di concorrenza, essendo diverso il pubblico di riferimento.

Non la pensa allo stesso modo la Suprema corte che accoglie il ricorso di una società, che aveva ottenuto una sub-licenza per la vendita di prodotti elettronici con il marchio di una grande catena. Ad avviso della ricorrente l’illecito concorrenziale era contestabile a un affiliato, che trasmetteva alle sue collegate che operavano online, informazioni riservate - acquisite all'interno della Spa coordinatrice - sulle offerte da fare per i prodotti con il noto brand. Notizie che venivano utilizzate per mettere in vendita, in rete, gli stessi articoli a prezzi più bassi, rispetto alle promozioni approvate dalla compagine coordinatrice. Un illecito negato nei primi due gradi di giudizio, principalmente per l’assenza di una comune clientela tra il web e gli esercizi commerciali, e, in secondo piano, anche per la mancata prova del danno economico prodotto da questi “sconti sugli sconti”.

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La clientela comune

Gli ermellini accolgono invece il ricorso e spiegano perché. I giudici di legittimità ammettono che presupposto dell’illecito concorrenziale è la comunanza di clientela. Ma precisano anche, che clientela comune non vuol dire «identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti». La comunanza è data, infatti, «dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato». E dunque «si rivolgono a tutti i prodotti uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio che sono in grado di soddisfare quel bisogno».

Una premessa che consente alla Cassazione di concludere che «vi è rapporto di concorrenza tra imprenditori che si avvalgono, per la commercializzazione degli stessi prodotti, di differenti canali di distribuzione (nella specie: l’offerta in punti vendita dislocati sul territorio e l’offerta on line)”. Quanto al danno economico i giudici chiariscono che per la concorrenza sleale non serve un pregiudizio attuale al patrimonio del concorrente. Basta che la condotta vietata sia concretamente idonea a produrlo.


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