Travisamenti e realtà sull’ergastolo ostativo
Preoccupazioni ragionevoli e vistosi travisamenti segnano le reazioni alla decisione della Corte Strasburgo sull’art. 4-bis comma 1 dell’ordinamento penitenziario, e l’attesa del giudizio della Corte costituzionale
di Domenico Pulitanò *
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Preoccupazioni ragionevoli e vistosi travisamenti segnano le reazioni alla decisione della Corte Strasburgo sull’art. 4-bis comma 1 dell’ordinamento penitenziario, e l’attesa del giudizio della Corte costituzionale. Attenti a togliere l’ergastolo ai boss, intitola un settimanale il 6 ottobre 2019. La questione specifica del c.d. ergastolo ostativo non tocca la previsione dell’ergastolo per gli omicidi di mafia, né la legittimità e opportunità di mantenere l’ergastolo come pena edittale per i massimi crimini.
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I giudici di Strasburgo «non capiscono che un capomafia resta tale per tutta la vita», abbiamo letto in un’intervista di un noto magistrato antimafia. Questa opinione, ripetuta da tanti, è una generalizzazione che presenta come verità incontrovertibile un assunto che può essere smentito in casi concreti. «I giudici di Strasbugo intimano all’Italia di dare permessi e benefici agli ergastolani», intitola un quotidiano il 9 ottobre. Non hanno intimato nulla, hanno semplicemente aperto la possibilità di permessi e benefici, per condannati per i quali siano stati acquisiti, come richiede il comma 1-bis dell’art. 4-bis, elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
L’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario è stato introdotto in un periodo drammatico di delitti di mafia (primi anni ’90) nel quadro di una legislazione speciale che intendeva sollecitare collaborazioni utili al contrasto alla mafia. Negli anni ’80 del XX secolo un contributo importantissimo alla dissoluzione delle bande armate era venuto dalla collaborazione di ’pentiti’, incentivata da una normativa premiale molto spinta (forti diminuzioni di pena).
La preclusione che è oggetto del giudizio della Corte costituzionale è inserita in un sistema che dà rilievo ostativo al mantenimento di rapporti con la criminalità organizzata; cade in concreto sul dissociato non collaborante. È una linea di severità sostanzialmente sanzionatoria, diametralmente opposta alla linea di favore introdotta negli anni ’80, a battaglia vinta, anche per i dissociati dal terrorismo non collaboranti (legge 18 febbraio 1987, n. 34).

