Tre vie d’uscita per superare la crisi: così il professionista evita il fallimento
Accordo di composizione della situazione d’insolvenza, procedura di liquidazione del patrimonio e piano del consumatore gli strumenti per regolare i conti con i creditori
di Michele Valente
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Professionisti che, nonostante gli sforzi, non riescono più a far fronte agli impegni economici: una situazione che questi lunghi mesi di pandemia, con chiusura o rallentamento delle attività, rende sempre più probabile. In simili casi di fragilità si può accedere a uno specifico strumento per cercare di trovare una via d’uscita: si tratta della procedura di sovraindebitamento, disciplinata dalla legge 3/2012 (integrata dalla legge 176/2020), alla quale può accostarsi un’ampia gamma di soggetti, compreso il professionista titolare di partita Iva.
Lo strumento
La procedura di sovraindebitamento ha numerosi vantaggi, perché consente al debitore di superare il periodo di «crisi» avvalendosi di organismi e professionisti altamente specializzati al fine di raggiungere con i creditori un certo accordo (che muta in base alla tipologia di debito e alle risorse disponibili), godendo nel frattempo anche dell’automatica (o in alcuni casi, su richiesta) sospensione delle azioni esecutive individuali, come il pignoramento, nonché degli interessi, legali o convenzionali.
Senza trascurare, ed è forse questo il vero vantaggio della procedura, che il debitore che risulta altresì “meritevole” può liberarsi dai debiti eccedenti la percentuale soddisfatta attraverso la procedura di composizione della crisi, superando così definitivamente la situazione di stallo venutasi a creare (effetto esdebitatorio).
La procedura di sovraindebitamento offre diverse soluzioni per affrontare la situazione di crisi. Si tratta di tre distinte procedure, tutte in astratto idonee a regolare anche il sovraindebitamento del professionista, seppur ciascuna con gli accorgimenti del caso.
Il professionista può accedere tanto all’accordo di composizione della crisi e ristrutturazione, quanto alla procedura di liquidazione del patrimonio oppure, e sempre che il debito sia maturato per scopi estranei all’attività professionale svolta, al piano del consumatore.
