“Uomo di m...”, niente condanna per il post contro chi ha ferito il gatto
Su Facebook anche l'invito ad andare a sputargli in faccia, per i giudici va valutata la scriminante per la reazione a un fatto odioso
1' min read
I punti chiave
1' min read
«Mercoledì andiamo a sputargli in faccia. Uomo di m...». Questo l'invito, affidato alla bacheca Facebook, a una spedizione di “protesta” contro chi avevapreso a calci un gattino di due mesi, colpevole di mettersi nel vano motore della sua macchina per scaldarsi. Il risultato erano state diverse fratture per il micio, che aveva perso anche molto sangue. Mentre l’istigatore della punizione aveva portato a casa una condanna per diffamazione aggravata nei primi due gradi di giudizio.
L’orientamento della Cassazione
Per la Cassazione una condanna da annullare perchè decisa senza tenere conto del «fatto odioso» alla base di una reazione, oggettivamente oltre il limite della continenza, ma per la quale va valutata la scriminante dell’azione fatta nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di un diritto, come previsto dall’articolo 51 del Codice penale. Al più i giudici di merito potevano valutare la non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma non applicare la severa pena per diffamazione aggravata. Del resto l’azione che la Cassazione considera odiosa era stata ammessa dallo stesso autore, anche se aveva detto di aver colpito il cucciolo di gatto involontariamente, per allontanarlo dalla sua auto. Ma le conseguenze dei calci raccontavano un’altra storia. E a quella avevano creduto gli utenti di Facebook che avevano sottoscritto l’invito dell’imputato.

