Sì della Camera al Ddl Sicurezza: dall’alt alla cannabis light alle armi libere per gli agenti
I sì sono stati 162, i no 91 e 3 gli astenuti. Il provvedimento passa all’esame del Senato per la seconda lettura
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I punti chiave
- I nuovi reati di terrorismo
- Le modifiche al Codice antimafia
- Fino a 7 anni per chi occupa abusivamente un immobile
- Il giro di vite sulle truffe
- Manifestazioni, per i danni ora si rischia di più
- L’ampliamento del Daspo urbano contro i borseggi
- I blocchi stradali diventano delitto
- Detenute madri, reclusione possibile anche con i neonati
- Accattonaggio, il pugno diventa più duro
- Infiorescenze della canapa, scatta il divieto
- Forze dell’ordine: più difese e bodycam sulle divise
- Tutela legale fino a 10mila euro e armi private “libere”
- Carceri e migranti, il nuovo reato di «rivolta» e la stretta sulle Sim
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Nei 38 articoli del disegno di legge Sicurezza che l’Aula della Camera ha approvato sventola la più forte delle bandiere identitarie della destra al governo del Paese: in assenza di margini per misure davvero popolari sul piano economico, è qui che la maggioranza sta definendo in modo netto il suo posizionamento. I sì sono stati 162, i no 91 e 3 gli astenuti. Il provvedimento passa all’esame del Senato.
Sono quattro le macroaree entro le quali il testo - targato Interno, Giustizia e Difesa - si muove: un giro di vite panpenalistico fatto di nuovi reati e aumenti delle pene; un deciso rafforzamento delle tutele e delle garanzie per forze dell’ordine e intelligence; una stretta alla droga, con la misura simbolo dell’alt alla cannabis light; un irrigidimento sull’ordine pubblico, attraverso la stretta sulle manifestazioni No Ponte e no Tav e sulle rivolte nelle carceri e nei centri di accoglienza per i migranti.
I nuovi reati di terrorismo
Il primo fronte si manifesta sin dall’articolo 1, che modifica il Codice penale introducendo il reato di «detenzione di materiale con finalità di terrorismo» (punito con la reclusione da 2 a 6 anni chiunque si procuri o detenga istruzioni per preparare armi o sostanze per compiere atti di violenza o sabotaggio) e anche una nuova fattispecie del delitto di «fabbricazione o detenzione di materie esplodenti» (articolo 435 Cp), ai sensi dalla quale è punito con il carcere da 6 mesi a 4 anni chiunque, anche per via telematica, distribuisce, diffonde o pubblicizza materiale per preparare o usare sostanze tossiche, accecanti o infiammabili per compiere delitti non colposi contro la personalità dello Stato che prevedono la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, come lo spionaggio o l’associazione sovversiva. Ha sempre finalità antiterrorismo la stretta sul noleggio di veicoli introdotta durante l’esame nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia: gli esercenti dovranno comunicare anche i dati identificativi della macchina noleggiata (targa e numero di telaio) nonché gli intervenuti mutamenti della proprietà e gli eventuali contratti di subnoleggio. Viene introdotta anche in questo caso un’altra nuova fattispecie di reato, con l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro.
Le modifiche al Codice antimafia
L’obbligo di documentazione previsto per ditte e società è esteso ai contratti di rete e il prefetto, in caso di informazione interdittiva, potrà non applicare i divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni per l’impresa individuale se ne conseguisse il venir meno dei mezzi di sostentamento per l’interessato e la sua famiglia. Vengono esclusi dai benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata i parenti o affini entro il quarto grado di soggetti destinatari di misure di prevenzione o sottoposti a procedimento penale. Oltre ad ampliare il ricorso ai documenti di copertura per rafforzare la protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, il Ddl estende da 10 a 30 giorni il termine per ricorrere contro le misure di prevenzione personali decise dai giudici; stabilisce che la relazione dell’amministratore giudiziario sui beni sequestrati ne illustri nel dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche, evidenziando gli eventuali abusi e descrivendo i possibili impieghi dei beni; modifica alcune norme sulla gestione delle aziende sequestrate.
Fino a 7 anni per chi occupa abusivamente un immobile
Altro nuovo reato previsto dal disegno di legge (articolo 10), punito con la reclusione da 2 a 7 anni, è quello di «occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui» (o delle relative pertinenze). Si procede d’ufficio se il fatto riguarda un bene pubblico o destinato al pubblico ed è contemplata una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile e la reintegrazione nel possesso.


