Ma il requisito più importante del riscatto forfettario (ogni anno di riscatto prevede infatti nel 2019 un onere fermo a 5.240 euro integralmente deducibili dall'imposta) risiede nel periodo di studi. Questo dovrà infatti collocarsi in periodi da valutare con il sistema contributivo. Ai sensi della L. 335/1995, tali periodi partono per la generalità degli assicurati dal 1° gennaio 1996, mentre solo per coloro che hanno almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 il metodo contributivo risulta applicabile -salvo clausole di garanzia di risparmio per la finanza pubblica introdotte dalla L. 190/2014- a partire dal gennaio 2012.
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Va dunque ribaditoche non è in alcun modo richiesto che i richiedenti non abbiano contributi prima del 1996. Tale requisito è invece previsto per la sola pace contributiva (riscatto dei periodi non coperti da contribuzione), che è ospitata nel medesimo articolo del decreto e disciplinata dalla stessa Circolare n. 36/2019 diramata da Inps. Tale condizione di ‘vicinato' normativo e di prassi ha ingenerato in modo diffuso una certa confusione fra i due istituti, simili ma diversi. La pace contributiva è infatti sperimentale fino al 2021 e accessibile solo per chi non ha contributi ante 1996, nonché prevede un limite di riscatto a massimo 5 anni.
Il riscatto laurea agevolato è invece stabile, permette di avere contributi ante 1996 e non ha alcun limite agli anni di riscatto richiedibili (un medico che si sia immatricolato nel 1997 potrà riscattare in modo agevolato tutti e 6 i suoi anni di studio universitario a prezzo agevolato). Va oltretutto aggiunto che in base alla lettera della norma, un soggetto con meno di 18 anni di contributi al 1995, potrebbe esercitare l'opzione per il metodo contributivo (art. 1 c. 23 L. 335/1995) e applicare alla sua intera carriera il metodo introdotto dalla Riforma Dini; tale opzione renderebbe a questo punto sdoganato il riscatto light anche per gli anni di studio in corso ante 1996, in quanto la norma non pone alcun esplicito argine cronologico, ma aggancia la fattibilità della opzione agevolato al metodo di calcolo applicato. In attesa dei necessari chiarimenti da parte di Inps sulla fattibilità, può essere utile pensare a un esempio.
Si prenda il caso di una lavoratrice nata a ottobre del 1956 che abbia ricoperto nel tempo incarichi di responsabilità fino a percepire retribuzioni annue lorde negli ultimi 10 anni comprese fra 90 e 110.000 euro.
La lavoratrice risulta a oggi titolare nel fondo dei dipendenti di 32 anni e 4 mesi di contributi e avrà maturato una pensione pari a 4.230 euro calcolata con il metodo misto con circa 9 anni afferenti al metodo di calcolo retributivo.
La stessa aveva conseguito fra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 una laurea quadriennale in giurisprudenza.
L'ingresso a pensione di vecchiaia decorrerebbe previsionalmente nel febbraio del 2024. In realtà la dipendente avrebbe i requisiti anagrafici per potere aderire alla cd. opzione donna (58 anni da compiere entro il 2018 per le lavoratrici dipendenti), ma non avendo maturato i 35 anni di contributi richiesti dalla norma, potrebbe utilizzare il riscatto della laurea per arrivare alla soglia dei 35.
Inviata la domanda di riscatto, l'onere ricevuto per i 2 anni e 8 mesi residui sarà pari a euro 128.320 euro, calcolati con il metodo della cd. riserva matematica che determineranno un incremento sulla pensione mensile di circa 435 euro lordi.