Aggressioni: una legge per dichiarare pubblici ufficiali i medici e gli infermieri dipendenti del Ssn
di Stefano Simonetti
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Lo scorso 21 gennaio su questo sito è stata commentata una pronuncia della Suprema Corte che mi sembra particolarmente indicata per tornare su di una tematica all’ordine del giorno, quella delle violenze nei confronti dei sanitari. Il fatto, in estrema sintesi, riguardava un medico di continuità assistenziale ritenuto responsabile del reato di omissione di atti di ufficio (art. 328 c. p.) per essersi rifiutato di recarsi presso il domicilio di una paziente anziana, impossibilitata a muoversi e con gravi difficoltà respiratorie. Così ha deciso la Corte di Cassazione, sez. VI penale, con la sentenza n. 44057 del 25 novembre 2022. L’interesse di cui parlavo non risiede nella valutazione del comportamento del medico, bensì nel fatto che la Cassazione ha confermato la tesi che quella specifica condotta è stata attuata rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale. Per cui mi sembra logico che, se un medico o un infermiere è pubblico ufficiale quando è egli stesso a commettere un reato, lo è altrettanto quando del reato ne è la vittima. Solo pochi giorni, prima avevo scritto – sempre su questo sito – che “….. ha ragione il segretario nazionale dell’ANAAO a proporre la qualifica di pubblico ufficiale, ma tutta la giurisprudenza da tempo ha avallato questa previsione, nel senso che i medici sono “già” pubblici ufficiali”. Inoltre, è di un solo mese prima un’altra sentenza della Cassazione che ha ritenuto che schiaffeggiare una infermiera che ricordava ad una parente in visita l’ora di uscita dal reparto, non costituisce violenza privata ma un reato ben preciso e la signora violenta è stata condannata per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio (Corte di Cassazione penale, sez. VI, sentenza n. 39320 del 18 ottobre 2022).
Per approfondire la questione, facciamo un passo indietro. Nel dibattito che portò alla approvazione della legge 113/2020, l’allora ministra della Salute dichiarò tra le possibili soluzioni non era possibile attuare quella di rendere tutti i medici pubblici ufficiali in quanto, a fronte dei benefici conseguenti all’attribuzione di tale qualifica, il personale medico e sanitario si sarebbe visto addossare anche un insieme di oneri e incombenze connessi alle funzioni di pubblico ufficiale non coerenti o comunque esorbitanti rispetto al proprio ruolo. Valutazioni che, con il senno di poi, si sono rivelate superficiali e fuorvianti, visto tra l’altro che quando commettono reati specifici i sanitari sono sempre ritenuti pubblici ufficiali.
Infatti i medici “sono” già pubblici ufficiali, quantomeno tutti quelli esposti alle violenze di cui si parla: i 120.000 medici dipendenti del S.s.n. e i 70.000 convenzionati, cioè la stragrande maggioranza dei medici italiani. A supporto della qualificazione di pubblico ufficiale basterebbe ricordare che i medici a rapporto di dipendenza sono tutti dirigenti e nel nostro ordinamento giuridico immaginare che un dirigente pubblico non sia pubblico ufficiale è irreale. Naturalmente queste riflessioni valgono anche per i veterinari e gli altri dirigenti sanitari. Ma l’argomento merita in ogni caso una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Partiamo dall’assunto dell'art. 357 del codice penale il quale prevede che sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Da parte sua la dottrina ha inserito tra i pubblici ufficiali tutti i soggetti muniti di potere di certificazione. Inoltre la Corte di Cassazione, sez. VI penale, con sentenza n. 35836 dell’1.10.2007 ha riconosciuto pienamente la qualificazione di pubblico ufficiale per la sussistenza dei reati di corruzione (per intenderci, i fatti riguardavano il caso Poggi Longostrevi). Una costante giurisprudenza ha chiarito che “il medico convenzionato con il servizio pubblico svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione che estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso le strutture pubbliche o private convenzionate” (Cassazione Penale a Sezioni Unite, sentenze n. 5 del 27.03.1992 e n. 2 del 16.04.1988; sez. V, sentenze n. 7234 del 5.7.1991 e n. 2258 del 29.1.2007; sez. VI, sentenza n. 4072 del 7.4.1994; sez.I, sentenza n. 2207 del 3.3.1995).
Uno dei primi casi accaduti – a quei tempi molto più rari - riguardava un medico di medicina generale che era stato oggetto a Brescia di un'aggressione da parte di un paziente al quale aveva rifiutato un certificato. Per i reati generici di lesioni personali o violenza privata, se la vittima è un pubblico ufficiale sussiste un'aggravante. Per chi commette nei confronti di un pubblico ufficiale i reati di violenza, minacce o resistenza il codice penale prevede pene maggiorate fino a 5 anni di reclusione complessivi; inoltre il profilo di oltraggio-offesa all'onore esiste solo per il pubblico ufficiale ed è punito con 3 anni di reclusione. A fronte di queste prerogative a difesa della persona corrispondono peraltro altrettanti oneri, le “incombenze”, a suo tempo citate da Grillo; forse si riferiva al fatto che tutti i pubblici ufficiali devono denunciare all’autorità giudiziaria la notizia di reati perseguibili d'ufficio (art. 361 del codice penale).

