Violenze in corsia

Aggressioni al personale, il conto è salato ma nessuno investe in prevenzione

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Il 12 marzo è stata celebrata la 5^ “Giornata Nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”, evento istituito dall’art. 8 della legge 113/2020 per sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza. Il vergognoso fenomeno delle violenze nei confronti del personale sanitario non accenna affatto a diminuire e sembra paradossalmente aumentare in misura proporzionale agli interventi normativi adottati. Negli ultimi tempi qualche disposizione è stata prodotta da parte del legislatore ma la situazione di fatto con è cambiata poi di molto.

Le responsabilità in capo alle aziende

Con la sentenza n. 52 del 13.2.2025 la Corte d’Appello di Ancona ha riconosciuto la responsabilità, chiara benché indiretta, della Ast di Ascoli Piceno, nelle vesti di gestione liquidatoria della soppressa Asur, per l’aggressione subita da un’infermiera nel 2017. Nel 2023 il Giudice del lavoro aveva respinto la domanda di risarcimento e l’interessata è ricorsa in appello. La dipendente, aggredita durante il turno pomeridiano al triage del pronto soccorso, ha ottenuto un risarcimento di più di 22mla euro per danni di più tipologie. L’aggressione era avvenuta alle 19:15, cioè un’ora prima dell’inizio del servizio di vigilanza notturna, e dunque mentre per la prestazione lavorativa dell’infermiera non era ancora operativo il servizio di vigilanza. La Corte d’Appello ha effettuato un corposo excursus della giurisprudenza di legittimità citando sette specifiche pronunce della Cassazione e perfino una decisione della Corte di Giustizia Europea (sentenza del 15.11.2001).

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La decisione stabilisce che l’azienda non ha predisposto adeguate misure di sicurezza, nonostante le indicazioni della Raccomandazione del ministero della Salute n. 8 del novembre 2007 sulla prevenzione della violenza contro il personale sanitario. La Corte ha evidenziato “specifiche omissioni datoriali”, sottolineando che l’azienda avrebbe dovuto adottare misure preventive basate sulla particolarità del lavoro e sulle esperienze pregresse. La responsabilità datoriale per un fatto doloso di un terzo potrebbe sembrare incoerente ma la Suprema Corte ha correttamente ricondotto la prevenzione di questi episodi al rischio di impresa.

Viene ritenuta la prima sentenza di questo genere in Italia perché i giudici non hanno solo rivolto lo sguardo solo verso l’aggressore della lavoratrice, ma hanno anche sottolineato le negligenze riscontrate nel luogo di lavoro, alla luce dell’art. 2087 del codice civile che impone l’inversione dell’onere della prova a carico del datore di lavoro: in questi termini la ASUR “va dunque ritenuta responsabile, ove non fornisca la prova di aver ideato e attuato un programma preventivo in linea con quanto previsto dalla raccomandazione n. 8/2007”.
E così, l’odierna Ast deve risarcire un triplice danno – non patrimoniale, morale soggettivo, biologico da invalidità temporanea parziale - per complessivi 22.147,90 euro (15.800,00 + 6.325,00 cui si aggiungono 22,90 per spese mediche). Se poi si tiene conto anche di circa 10.000 euro di condanna alle spese legali e di Ctu, si può concludere che l’avere “di fatto adottato misure palesemente inadeguate” è costato alla collettività ben più di 30.000 euro, fermi restando, ovviamente, i danni probabilmente irreversibili patiti dall’infermiera.

Trovare denari per investire in prevenzione

Il secondo caso dimostra come sia controproducente continuare a non investire in una seria prevenzione quando poi l’entità finanziaria dei danni supera quella del mancato investimento. Per l’ennesima volta ricordo qui come, fin dalla legge 113/2020, le norme nazionali non abbiano mai – ripeto, mai - investito un solo euro nella sicurezza degli operatori della Sanità pubblica. Ben tre provvedimenti sono stati adottati in questi quattro anni (il Dl 34/2023, il Dlgs 31/2024, il Dl 137/2024) i quali - in disparte dai contenuti più o meno efficaci – contenendo la insopportabile “clausola di invarianza finanziaria”, hanno avuto la caratteristica comune di non finanziare nessuno degli interventi previsti e scaricare sui bilanci delle aziende sanitarie o delle Regioni gli oneri per gli interventi stessi. La risposta-tormentone è quella di sempre, cioè che i soldi non ci sono. Eppure lo Stato a volte i soldi li trova: basta leggere il recentissimo decreto Pa 2025 per rilevare che in quella ventina di articoli si stanziano alcune centinaia di milioni di euro per varie azioni settoriali; ma nei casi citati lo Stato investe per le “sue” funzioni mentre a quelle di competenza regionale devono provvedere in proprio le Autonomie, come se il degradante fenomeno delle violenze non riguardasse lo Stato centrale.

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