Condominio, serve il sì dell’assemblea per il bar sul marciapiede
Lo spazio condominiale in questione è a uso pubblico, insisteva cioè su strada pubblica o aperta al pubblico, ed è quindi utilizzabile da qualunque passante
di Annarita D'Ambrosio
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Il locale pubblico che si trovi in un condominio per occupare l’area antistante l’esercizio deve ottenere il via libera dall’assemblea, assenso che è tenuto ad allegare alla documentazione che presenterà in Comune per ottenere la Scia, la segnalazione certificata di inizio attività. Dal 1° aprile 2022, con la fine dello stato di emergenza Covid, le occupazioni di suolo pubblico gratuite, scattate nel maggio 2020 per venire incontro ai commercianti dopo il primo lockdown pandemico, sono terminate ed è venuta meno l'esenzione dal pagamento di Cosap e Tosap, ora accorpate nel Cup, il canone unico patrimoniale.
Quindi alla luce del via libera alle domande per le occupazioni permanenti diventa molto interessante quanto stabilito dalla sentenza 4393/2022 depositata dal Tar Lazio il 12 aprile 2022.
Ricostruiamo la vicenda. Il titolare dell’esercizio commerciale nonché condomino dello stabile contestava la legittimità di una pronuncia del 2017 con cui Roma Capitale aveva annullato, in via di autotutela, la comunicazione di ampliamento dell’area esterna per l’esercizio di attività di somministrazione di cibo e bevande.
Diritto/facoltà di utilizzo
Veniva rilevato che «trattandosi di area privata condominiale, non assegnata in via esclusiva quale pertinenza, occorre supportare la segnalazione certificata di inizio attività con idoneo documento, da cui si evinca chiaramente il diritto/facoltà di utilizzo dell’area comune per finalità esclusiva di un condomino, ovvero per lo svolgimento dell’attività di somministrazione».
Il titolare contestava l’assunto e si rivolgeva al tribunale amministrativo sollevando quattro motivi, a partire dall’assenza di uno specifico interesse pubblico a sostegno del diniego.
